Salve,vorrei porre un quesito. Un titolare di licenza Taxi come tutti sappiamo se cede la stessa ad un'altro soggetto non può prenderne un'altra,ne per concorso ne per cessione,se non dopo 5 anni. Questo vale anche nel caso in cui il soggetto in questione voglia prendere,per concorso o per cessione,un'autorizzazione ncc? In pratica se un Taxista vende la sua licenza può subito dopo prenderne una di ncc? O deve aspettare 5 anni? (lo stesso vale al contrario,se un ncc vende l'autorizzazione può prendere un Taxi senza aspettare 5 anni?).
Grazie in anticipo per l'attenzione dedicatami.
Salve,vorrei porre un quesito. Un titolare di licenza Taxi come tutti sappiamo se cede la stessa ad un'altro soggetto non può prenderne un'altra,ne per concorso ne per cessione,se non dopo 5 anni. Questo vale anche nel caso in cui il soggetto in questione voglia prendere,per concorso o per cessione,un'autorizzazione ncc? In pratica se un Taxista vende la sua licenza può subito dopo prenderne una di ncc? O deve aspettare 5 anni? (lo stesso vale al contrario,se un ncc vende l'autorizzazione può prendere un Taxi senza aspettare 5 anni?).
Grazie in anticipo per l'attenzione dedicatami.
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Salve, il dubbio nasce dalla lettura dell'art. 9 della legge 21/1992 che riporto in quanto la formulazione infelice non chiarisce se l'incompatibilità vale, nel quinquennio per assumere una delle due licenze/autorizzazioni o se vale taxi con taxi ed ncc con ncc.
Premesso che tale dubbio NON PUO' essere disciplinato dal Comune con il proprio regolamento comunale, occorre far riferimento all'ordinamento giuridico nazionale per chiarirlo.
La risposta, a MIO AVVISO chiarissima, è nel senso che:
1) il titolare di TAXI non può acquisire altra licenza di TAXI nei 5 anni successivi ma può acquisire licenza di NCC
2) il titolare di NCC non può acquisire altra licenza di NCC nei 5 anni successivi ma può acquisire licenza di TAXI
L'art. 3 comma 7 del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" dispone:
[color=red]Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva [/color]
Il comma 1 dello stesso articolo dispone:
[color=red]Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge ...[/color]
QUINDI, dal 30 settembre 2012 a tutte le norme ambigue (come questa), cioè che possono essere interpretate in due o più sensi VA ATTRIBUITO EX LEGE il significato più favorevole all'interessato, quindi l'interpretazione che ho sopra esposto.
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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (GU n.18 del 23-1-1992 )
note:
Entrata in vigore della legge: 7-2-1992
Art. 9.
Trasferibilita' delle licenze
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona
dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento
della prima.