Data: 2013-09-04 15:24:47

Trasferimento aut ncc

Salve,vorrei porre un quesito. Un titolare di licenza Taxi come tutti sappiamo se cede la stessa ad un'altro soggetto non può prenderne un'altra,ne per concorso ne per cessione,se non dopo 5 anni. Questo vale anche nel caso in cui il soggetto in questione voglia prendere,per concorso o per cessione,un'autorizzazione ncc?  In pratica se un Taxista vende la sua licenza può subito dopo prenderne una di ncc? O deve aspettare 5 anni? (lo stesso vale al contrario,se un ncc vende l'autorizzazione può prendere un Taxi senza aspettare 5 anni?).

Grazie in anticipo per l'attenzione dedicatami.

riferimento id:15315

Data: 2013-09-05 04:45:48

Re:Trasferimento aut ncc


Salve,vorrei porre un quesito. Un titolare di licenza Taxi come tutti sappiamo se cede la stessa ad un'altro soggetto non può prenderne un'altra,ne per concorso ne per cessione,se non dopo 5 anni. Questo vale anche nel caso in cui il soggetto in questione voglia prendere,per concorso o per cessione,un'autorizzazione ncc?  In pratica se un Taxista vende la sua licenza può subito dopo prenderne una di ncc? O deve aspettare 5 anni? (lo stesso vale al contrario,se un ncc vende l'autorizzazione può prendere un Taxi senza aspettare 5 anni?).

Grazie in anticipo per l'attenzione dedicatami.
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Salve, il dubbio nasce dalla lettura dell'art. 9 della legge 21/1992 che riporto in quanto la formulazione infelice non chiarisce se l'incompatibilità vale, nel quinquennio per assumere una delle due licenze/autorizzazioni o se vale taxi con taxi ed ncc con ncc.
Premesso che tale dubbio NON PUO' essere disciplinato dal Comune con il proprio regolamento comunale, occorre far riferimento all'ordinamento giuridico nazionale per chiarirlo.
La risposta, a MIO AVVISO chiarissima, è nel senso che:
1) il titolare di TAXI non può acquisire altra licenza di TAXI nei 5 anni successivi ma può acquisire licenza di NCC
2) il titolare di NCC non può acquisire altra licenza di NCC nei 5 anni successivi ma può acquisire licenza di TAXI

L'art. 3 comma 7 del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" dispone:

[color=red]Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
attivita'  economiche  devono  essere  oggetto  di  interpretazione
restrittiva [/color]

Il comma 1 dello stesso articolo dispone:

[color=red]Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30  settembre  2012,
adeguano  i  rispettivi  ordinamenti  al  principio  secondo  cui
l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge ...[/color]

QUINDI, dal 30 settembre 2012 a tutte le norme ambigue (come questa), cioè che possono essere interpretate in due o più sensi VA ATTRIBUITO EX LEGE il significato più favorevole all'interessato, quindi l'interpretazione che ho sopra esposto.

*****************

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (GU n.18 del 23-1-1992 )
note:
Entrata in vigore della legge: 7-2-1992

Art. 9.
                    Trasferibilita' delle licenze
  1.  La  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona
dallo  stesso  designata,  purche'  iscritta  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
    a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
    b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
    c)  sia  divenuto  permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro  definitivo  della  patente  di
guida.
  2.  In  caso  di  morte  del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti  al  nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero  possono  essere  trasferite,  entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad  altri,  designati  dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  6  ed  in  possesso  dei requisiti
prescritti.
  3. Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione
non  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento
della prima.

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