Data: 2011-06-21 07:15:25

Rimessaggio camper

Mi hanno chiesto informazioni per la costruzione, in un terreno privato, un rimessaggio per camper, un parcheggio in sostanza. Ci sono dei vincoli particolari per adibire un'area a tale attività? Potete indicarmi la procedura da seguire?

riferimento id:1531

Data: 2011-06-22 13:40:50

Re: Rimessaggio camper

La procedura è una semplice SCIA ad efficacia immediata.
Occorre però verificare la compatibilità URBANISTICO-EDILIZIA. Cioè l'idoneità della destinazione d'uso per detta attività. Per questo devi sentire il Comune di riferimento.

La normativa in materia è quella riportata:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n.480

in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13
Febbraio 2002

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ di rimessa
di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l’allegato A, n. 32, della legge 24 novembre
2000, n. 340; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: “Analisi tecnico-normativa e analisi d’impatto
della regolamentazione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: “Direttiva sulla sperimentazione
dell’analisi d’impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 settembre 2001; Acquisito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati, IX Commissione, e del Senato della Repubblica, 1a Commissione, approvato,
rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre 2001 e del 14 novembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L’esercizio dell’attivita’ di rimessa di veicoli e’ subordinato a denuncia di inizio attivita’ da presentarsi,
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l’attivita’.

Art. 2.

1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari,
date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono
esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con
contratto di custodia.

2. L’annotazione puo’ essere effettuata
anche con modalita’ informatiche. Tali modalita’ e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 3.

1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell’attivita’ al prefetto. Il prefetto,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo’ sospendere o vietare l’esercizio dell’attivita’
nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di
pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica
sicurezza.

Art. 4.

1. E’ abrogato l’articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. All’articolo 86, comma 1, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture”.

Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

riferimento id:1531

Data: 2011-06-24 07:11:29

Re: Rimessaggio camper

Mi intrometto perchè tempo fa ho avuto un caso simile (officina che nel piazzale esterno effettua servizio di rimessi veicoli) e se il numero dei veicoli è superiore a nove l'attività è soggetta a CPI (n° 92 DM 16/02/1982), inoltre c'erano anche da rispettare delle disposizioni relative alla pavimentazione dell'area esterna di cui però non ricordo i riferimenti normativi.

riferimento id:1531

Data: 2014-03-05 10:57:41

Re:Rimessaggio camper

nel caso in cui fosse un'associazione a proporsi?
che fare secondo voi?

riferimento id:1531

Data: 2014-03-05 19:38:40

Re:Rimessaggio camper


nel caso in cui fosse un'associazione a proporsi?
che fare secondo voi?
[/quote]

E' indifferente. Anche nel caso di associazione il servfizio sarebbe lo stesso e gli adempimenti identici.

riferimento id:1531
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