DPR 227/2011 (semplificazione ambientale) secondo la CASSAZIONE
Cass. Sez. III n. 29416 del 10 luglio 2013 (Ud. 3 mag. 2013)
Pres. Gentile Est. Sarno Ric. Rustioni ed altro
Acque. Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale
Gli obiettivi che il d.P.R. 19 ottobre 2011 persegue ed i limiti in cui può efficacemente operare sono quelli indicati dall'art. 4 quater della legge e, cioè, quelli di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese assicurando, in relazione alla dimensione dell’impresa ed al settore di attività, la proporzionalità degli adempimenti amministrativi; l'eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, attestazioni, ecc. nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; l’estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione; l’informatizzazione, nonché un regime di controlli adeguato alle esigenze in premessa indicate. La semplificazione delle attività amministrative non può tuttavia andare a scapito ed anzi deve operare nel rispetto dei principi fondamentali dettati per la disciplina di settore, altrimenti ponendosi non solo un problema di ingiustificabile disparità di trattamento tra imprese beneficiarie del trattamento più favorevole ma anche di lesione degli stessi interessi protetti dal dlgs 152/06, sovente di rilevanza costituzionale.
http://lexambiente.it/acque/159-cassazione-penale159/9672-acque-regolamento-per-loa-semplificazione-degli-adempimenti-amministrativi-in-materia-ambientale.html