Data: 2011-06-20 16:46:45

Artigiano itinerante

La ditta artigiana X produce gelato che rivende presso il proprio laboratorio.
Vuole avviare anche la vendita di gelato espresso (quello prodotto al momento, con apposito erogatore) in forma itinerante, in particolare posizionando il distributore presso le manifestazioni temporanee sul territorio.
Può un artigiano fare vendita itinerante? Se non erro la norma parla di vendita di quanto prodotto presso il luogo di produzione.
Se sì, è soggetto a autorizzazione/SCIA o solo a notifica sanitaria?
Grazie

riferimento id:1529

Data: 2011-06-20 18:44:01

Re: Artigiano itinerante

In sintesi:
1) un itinerante è normalmente un commerciante ma NIENTE VIETA che possa essere anche artigiano
2) un artigiano in sede fissa può sempre decidere di aprire altra posizione come itinerante, o come commerciante o come artigiano.
3) A prescindere dalla qualifica di artigiano o commerciante per l'avvio dell'attività occorre SCIA amministrativa e notifica sanitaria

riferimento id:1529

Data: 2011-06-23 15:44:33

Re: Artigiano itinerante

A tuo parere pertanto non è in qualche modo correlabile al "Lemon Bar" (T.A.R. Puglia, Sez. III, sentenza n. 01675 del 9 luglio 2008 e la successiva circolare del Ministero dello sviluppo economico dell'11 febbraio 2009, n. 0012769)?
Grazie

riferimento id:1529

Data: 2011-06-23 19:38:15

Re: Artigiano itinerante


A tuo parere pertanto non è in qualche modo correlabile al "Lemon Bar" (T.A.R. Puglia, Sez. III, sentenza n. 01675 del 9 luglio 2008 e la successiva circolare del Ministero dello sviluppo economico dell'11 febbraio 2009, n. 0012769)?
Grazie
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Conosco il caso, a cui ti facevo riferimento indiretto nella precedente risposta (possibilità di qualificazione artigianale di un itinerante) ma a mio avviso tale sentenza non incide sulla questione della necessità di un "TITOLO" per la vendita in forma itinerante.

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Data: 2011-10-11 22:10:31

Re: Artigiano itinerante



A tuo parere pertanto non è in qualche modo correlabile al "Lemon Bar" (T.A.R. Puglia, Sez. III, sentenza n. 01675 del 9 luglio 2008 e la successiva circolare del Ministero dello sviluppo economico dell'11 febbraio 2009, n. 0012769)?
Grazie
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Conosco il caso, a cui ti facevo riferimento indiretto nella precedente risposta (possibilità di qualificazione artigianale di un itinerante) ma a mio avviso tale sentenza non incide sulla questione della necessità di un "TITOLO" per la vendita in forma itinerante.
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Nel caso della sentenza del T.A.R. della Puglia circa il Lemon bar, si è evidenziato la preparazione sul posto del prodotto, mentre se un artigiano lo produce in un luogo e lo vuole vendere in forma itinerante, si evince la connotazione del commerciante su aree pubbliche in forma itinerante. Quindi è necessario un Titolo ed è anche necessaria la modifica dela Registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004.

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