Data: 2013-09-02 19:54:06

Falconieri e ordinanza di "volo senza predazione"

Arriva un gruppo di falconieri per una manifestazione.
Gli stessi chiedono che il Sindaco emetta ordinanza di "volo senza predazione" per scopi didattici.

Avete un modello?

[u]Avevo fatto la stessa domanad nel forum LOMBARDIA, ma stesso problema lo ha un collega Veneto e la legge è regionale...[/u]

Grazie!

riferimento id:15276

Data: 2013-09-02 20:33:39

Re:Falconieri e ordinanza di "volo senza predazione"


Arriva un gruppo di falconieri per una manifestazione.
Gli stessi chiedono che il Sindaco emetta ordinanza di "volo senza predazione" per scopi didattici.

Avete un modello?

[u]Avevo fatto la stessa domanad nel forum LOMBARDIA, ma stesso problema lo ha un collega Veneto e la legge è regionale...[/u]

Grazie!
[/quote]


IL PROBLEMA E' QUESTO.
LA REGIONE VENETO HA UNA LEGGE REGIONALE SPECIFICA PER L'ADDESTRAMENTO AI FINI VENATORI.
PER TALE FINALITA' OCCORRE L'ISCRIZIONE AD UN APPOSITO REGISTRO (VEDI LEGGE ALLEGATA)

L'USO PER FINALITA' DIVERSE NON E' QUINDI REGOLAMENTATO E PERTANTO DEVE RITENERSI LIBERO.

IN VIA CAUTELATIVA SUGGERISCO TUTTAVIA DI INVIARE UNA COMUNICAZIONE AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA SCRIVENDO:

[color=red]Il sottoscritto ........................... intende effettuare una attività didattica di volo dei seguenti animali ...............
l'attività sarà svolta il giorno xxxx dalle ore alle ore xxxxx in località xxxxxxxxxxxxxxxx
L'attività non ha finalità venatorie ed è rivolta a utenti determinati.
Stante la non applicazione di alcuna norma ostativa si ritiene comunque opportuno segnalare l'attività in questione.
Distinti saluti[/color]


*****************************

L.R. 20 gennaio 2000, n. 2 (1).

Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 gennaio 2000, n. 8.



Art. 1
Finalità.

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.



Art. 2
Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella Provincia.



Art. 3
Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del Comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.



Art. 4
Vigilanza.

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

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