Dal "registro spunta" del mercato settimanale emerge che un produttore agricolo ha superato il limite delle assenze previsto dalla normativa di riferimento (17 gg).
Ho letto da qualche parte (ma non ricordo esattamente la fonte) che per un produttore agricolo che vende solo sui prodotti, sono consentite assenze oltre il limite previsto se, la scarsa produzione dei prodotti (come conseguenza per esempio di cattivo tempo), non permette al produttore agricolo di frequentare il mercato.
Mi trovo in questa situazione: ho inviato al produttore "notifica di avvio del procedimento di revoca" dandogli 30 gg per eventuali osservazioni.
Mi ha risposto esattamente con le motivazione sopra descritta (scarsa produzione conseguenza del cattivo tempo dei primi mesi dell'anno).
DOMANDE:
è corretta la procedura?
Posso ritenere valide le motivazioni?
Come procedo con il calcolo delle assenze? Annullo le precedenti e riparto da zero?
Grazie
Dal "registro spunta" del mercato settimanale emerge che un produttore agricolo ha superato il limite delle assenze previsto dalla normativa di riferimento (17 gg).
Ho letto da qualche parte (ma non ricordo esattamente la fonte) che per un produttore agricolo che vende solo sui prodotti, sono consentite assenze oltre il limite previsto se, la scarsa produzione dei prodotti (come conseguenza per esempio di cattivo tempo), non permette al produttore agricolo di frequentare il mercato.
Mi trovo in questa situazione: ho inviato al produttore "notifica di avvio del procedimento di revoca" dandogli 30 gg per eventuali osservazioni.
Mi ha risposto esattamente con le motivazione sopra descritta (scarsa produzione conseguenza del cattivo tempo dei primi mesi dell'anno).
DOMANDE:
è corretta la procedura?
Posso ritenere valide le motivazioni?
Come procedo con il calcolo delle assenze? Annullo le precedenti e riparto da zero?
Grazie
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Diciamo che la REVOCA è un provvedimento a carattere sanzionatorio che impone il dolo o la colpa dell'interessato.
La dimostrazione (circostanziata e dimostrata, non semplicemente dichiarata) del "fatto non imputabile) consente di escludere la decadenza e "sanare" le assenze giustificate ma:
1) NON SI RIPARTE DA ZERO
2) dovrai cassare le sole assenze giustificare e tempestivamente comunicate
ATTENTO, se l'interessato NON ha mai fornito giustificazioni a mio avviso non puoi sanare retroattivamente le assenze. Il soggetto deve aver fatto comunicazione tempestivamente per le assenze che ha fatto. Se si è svegliato oggi solo perchè hai fatto avvio del procedimento DECADE!
In questi casi devi essere rigoroso.
Come immaginavo...
Purtroppo non si è mai preoccupato di fornire tempestivamente alcuna giustificazione relativamente alle assenze.
In tutta sincerità le osservazioni, e quel tipo di motivazione, sono state presentate sotto mio suggerimento...
Una precisazione: trattandosi di un imprenditore agricolo la revoca può essere effettuata solo nel caso in cui il regolamento comunale preveda gli stessi criteri indicati per gli operatori commerciali; la revoca non può essere effettuata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/2010 perchè tale disposizione vale solo per i posteggi dati in concessione decennale agli operatori commerciali.
riferimento id:15271E' doverosa una precisazione che complicherà ancora di piu' la questione. L'errore è stato fatto a suo tempo purtroppo...
Questo produttore agricolo, nel 2012 aveva presentato SCIA di subingresso per affitto ramo d'azienda su un posteggio di mercato il cui titolare era un fiorista. Dunque è stato considerato come commerciante ambulante ed attualmente si posiziona in forza del titolo acquisito da subentro...
Il nuovo "regolamento comunale per le attività di commercio su aree pubbliche" stabilisce quanto segue:
"Articolo 6 - Articolazione merceologica dei posteggi
1. Al fine di assicurare un idoneo livello di offerta all’utenza, per motivazioni di natura logistica
o igienico–sanitaria, l’articolazione dei posteggi può essere soggetta a vincoli in ordine alla
tipologia merceologica, stabiliti con deliberazioni assunte dalla Giunta comunale ai sensi
dell’articolo 4.
2. I vincoli si applicano anche nei casi di subingresso, con la conseguenza che l’acquirente o
il gestore del posteggio è obbligato al rispetto dei vincoli merceologici eventualmente stabiliti.
Che faccio? Come procedo?
Il produttore agricolo ha affittato un ramo d'azienda commerciale per cui a tutti gli effetti svolge una attività commerciale non compatibile con le condizioni di imprenditore agricolo. E' del tutto ininfluente che egli venda solo prodotti di propria coltivazione (anche se per il d.lgs 228/01 può vendere anche altro) in quanto avendo rilevato un ramo d'azienda (anche a titolo temporaneo) di fatto ne ha assunto la titolarità.
Salvo che lo stesso produttore agricolo ne voglia spontaneamente trarre le consenguenze, prima di procedere con un atto di revoca, segnalerei tale condizione alla Provincia ed alla Camera di Commercio. Naturalmente sempre che il passaggio sia avvenuto ai sensi dell'art. 2556 del codice civile.