Data: 2013-09-02 11:47:57

Sorvegliabilità locale somm.ne al pubblico all'interno di struttura ricettiva.

Il titolare di un esercizio ricettivo, nel quale attualmente si effettua la somministrazione di alimenti e bevande solo a favore degli alloggiati, intenderebbe modificare detta attività di somministrazione svolgendola anche a favore del pubblico.
Tuttavia il locale di somministrazione risulta comunicante con l’accesso alle camere, mediante l’andito, per cui si ritiene che in tale ipotesi di variazione non sussisterebbero i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564, salvo che detto accesso non venga precluso in modo adeguato.
Diverse fonti sostengono infatti che nella ipotesi descritta, l’eventuale ricercato potrebbe facilmente accedere dal locale ristorante alle camere, per cui gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non potrebbero intervenire in assenza di uno specifico mandato del magistrato, considerando le camere della struttura ricettiva alla stessa stregua dell’abitazione privata, conseguentemente il soggetto avrebbe tutto il tempo per dileguarsi.
Chiedo un vostro cortese parere in merito.

riferimento id:15269

Data: 2013-09-02 17:12:34

Re:Sorvegliabilità locale somm.ne al pubblico all'interno di struttura ricettiva.


Il titolare di un esercizio ricettivo, nel quale attualmente si effettua la somministrazione di alimenti e bevande solo a favore degli alloggiati, intenderebbe modificare detta attività di somministrazione svolgendola anche a favore del pubblico.
Tuttavia il locale di somministrazione risulta comunicante con l’accesso alle camere, mediante l’andito, per cui si ritiene che in tale ipotesi di variazione non sussisterebbero i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564, salvo che detto accesso non venga precluso in modo adeguato.
Diverse fonti sostengono infatti che nella ipotesi descritta, l’eventuale ricercato potrebbe facilmente accedere dal locale ristorante alle camere, per cui gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non potrebbero intervenire in assenza di uno specifico mandato del magistrato, considerando le camere della struttura ricettiva alla stessa stregua dell’abitazione privata, conseguentemente il soggetto avrebbe tutto il tempo per dileguarsi.
Chiedo un vostro cortese parere in merito.
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Tralascio ogni valutazione sull'utilità della "sorvegliabilità" nel 2013.
Quanto al quesito a mio avviso NON VI SONO OSTACOLI all'apertura al pubblico di un locale di somministrazione interno ad una attività ricettiva in quanto le camere della struttura sono CHIUSE A CHIAVE e le chiavi sono detenute dai soli titolari e clienti.
Quindi se anche un ricercato cercasse di fuggire potrebbe al massimo rifugiarsi nei bagni o negli spazi di servizio, che comunque sono accessibili alle forze dell'ordine.
Quindi NON VEDO OISTACOLI ad una soluzione quale quella descritta che è, fra l'altro, la normalità dei casi.

riferimento id:15269

Data: 2013-09-13 08:37:28

Re:Sorvegliabilità locale somm.ne al pubblico all'interno di struttura ricettiva.

La risposta, pur condivisibile in parte, non potrebbe tuttavia dare adito ad interpretazioni in contrasto con il D.M. 17
dicembre 1992, n. 564 ? In pratica si potrebbe aprire anche un esercizio di somministrazione al pubblico comunicante con i locali della propria abitazione. Nella realtà spesso ci troviamo a dover esaminare casi simili. Anche in tal caso questi locali potrebbero essere chiusi a chiave per impedirne l'accesso ai clienti del locale di somministrazione, come nel caso dell'esercizio di affittacamere, ma non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge, e trattandosi di abitazioni private ritengo che possano sorgere dei problemi, in particolare nell'ipotesi di situazioni in cui la complicità del titolare  possa consentire a eventuali soggetti che vogliano sottrarsi ai controlli di polizia di accedere a locali ai quali le forze dell'ordine non potrebbero avere immediato accesso. Forse è questo che il legislatore ha voluto prevenire attraverso il concetto di sorvegliabilità interna, non credete?
Vi ringrazio anticipatamente per una ulteriore precisazione.

riferimento id:15269

Data: 2013-09-14 07:26:58

Re:Sorvegliabilità locale somm.ne al pubblico all'interno di struttura ricettiva.


La risposta, pur condivisibile in parte, non potrebbe tuttavia dare adito ad interpretazioni in contrasto con il D.M. 17
dicembre 1992, n. 564 ? In pratica si potrebbe aprire anche un esercizio di somministrazione al pubblico comunicante con i locali della propria abitazione. Nella realtà spesso ci troviamo a dover esaminare casi simili. Anche in tal caso questi locali potrebbero essere chiusi a chiave per impedirne l'accesso ai clienti del locale di somministrazione, come nel caso dell'esercizio di affittacamere, ma non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge, e trattandosi di abitazioni private ritengo che possano sorgere dei problemi, in particolare nell'ipotesi di situazioni in cui la complicità del titolare  possa consentire a eventuali soggetti che vogliano sottrarsi ai controlli di polizia di accedere a locali ai quali le forze dell'ordine non potrebbero avere immediato accesso. Forse è questo che il legislatore ha voluto prevenire attraverso il concetto di sorvegliabilità interna, non credete?
Vi ringrazio anticipatamente per una ulteriore precisazione.
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Premesso che se siamo in flagranza di reato le forze dell'ordine intervengono comunque.
Premesso che un tizio pericolo è proprio scemo se va a rifiugiarsi in un "locale aperto al pubblico"
Ciò premesso,
noi dobbiamo valutare i "limiti formali" della sorvegliabilità per i quali ciò che è vietato è il collegamento diretto, senza ostacoli, ai luoghi di privata dimora.
Se con porte, catene o idonea cartellonistica questo divieto è garantito .... allora il locale è sorvegliabile.

riferimento id:15269
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