L'art. 149-bis, co. 3, c.p.c. afferma che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite PEC si producono nel momento in cui il gestore del servizio di PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario: questo significa che la notifica dell'atto è valida dalla data della ricevuta di accettazione o dalla data della ricevuta di consegna?
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L'art. 149-bis, co. 3, c.p.c. afferma che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite PEC si producono nel momento in cui il gestore del servizio di PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario: questo significa che la notifica dell'atto è valida dalla data della ricevuta di accettazione o dalla data della ricevuta di consegna?
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[color=red]La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
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Ricapitoliamo come funziona la PEC:
1) Tizio prepara il messaggio
2) Tizio preme INVIO ed il messaggio viene trasmesso al PROPRIO GESTORE ALFA
3) Il gestore ALFA trasmette a Tizio la ricevuta di ACCETTAZIONE
4) il GESTORE ALFA lo trasmette al GESTORE BETA (che è il gestore del destinatario)
5) il GESTORE BETA lo trasmette al destinatario Caio
6) Il GESTORE BETA trasmette a Tizio la ricevuta di CONSEGNA
Tutte queste operazioni, normalmente, avvengono in 10/30 secondi, quindi normalmente NON SI PONGONO PROBLEMI nello stabilire quale dei momenti prendere a riferimento. La data è la stessa (salvo il caso eccezionale in cui uno scriva alle 23.59.59 secondi o il caso in cui uno scriva a un operatore all'estero su un fuso orario diverso da quello italiano).
FORMALMENTE, in ogni caso, quella che conta è la RICEVUTA DI CONSEGNA e mai quella di ACCETTAZIONE (che dà solo conto dell'avvenuta consegna al proprio gestore di posta).