Data: 2013-08-30 10:36:11

COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

Ai sensi della Legge in oggetto sembra che i depositi di oli minerali con capacità fino a 3000 mc siano di competenza del Prefetto.
Non ho ben chiaro:
di che tipo di depositi si tratta?
quindi gli utenti dovrebbero adire direttamente il Prefetto senza passare dal Suap del Comune di pertinenza?
Grazie.
Cordiali saluti,
Anna

riferimento id:15252

Data: 2013-08-30 12:02:48

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965


Ai sensi della Legge in oggetto sembra che i depositi di oli minerali con capacità fino a 3000 mc siano di competenza del Prefetto.
Non ho ben chiaro:
di che tipo di depositi si tratta?
quindi gli utenti dovrebbero adire direttamente il Prefetto senza passare dal Suap del Comune di pertinenza?
Grazie.
Cordiali saluti,
Anna
[/quote]

ATTENZIONE: tutte le procedure passano dal SUAP, comprese quelle relative ai depositi in commento ed a quelli relativi a cubature superiori.
La L.239/2004 ha trasferito alle Regioni, a partire dal 28/09/2004, la competenza in materia di oli minerali; la Regione Toscana, con la L.R.39/2005 ha assegnato alle Province la competenza ad esercitare le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di lavorazione e deposito di oli minerali. La legge precisa che per oli minerali si intendono oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.
Il D.L. n. 5/2012 dispone che la Provincia rilascia le autorizzazioni agli impianti con capacità fino a 10.000 mc.
Vedi ad esempio:
http://www.provincia.pisa.it/uploads/2010_06_22_09_00_48.pdf
http://www.guidaservizi.provincia.arezzo.it/scheda.asp?nrm_id=197&mn=rc&stmn=re&el=on&sc=on



********************

L. 7 maggio 1965, n. 460 (1).

Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1965, n. 128.

(2)  Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 11, R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741.

(3) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.



Articolo 1

La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.



Articolo 2

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.



Articolo 3

Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.



Articolo 4

Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.

riferimento id:15252

Data: 2014-07-09 07:01:47

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

Mi aggancio a questa discussione perchè anche se è un po' vecchia, non mi sembra siano sopraggiunte modifiche. Ho però bisogno di un chiarimento.

Rimettendo a posto l'archivio dell'ufficio ho trovato alcuni faldoni di pratiche di depositi di oli minerali. I colleghi mi dicono che sono state passate dalla prefettura anni fa e non sono mai state gestite in alcun modo.
Sono venuto qui a cercare informazioni e vedo che appunto le tratta la Provincia (tra l'altro sono proprio ad Arezzo). Sarebbe quindi corretto che passassi le pratiche alla provincia, benchè vecchie, visto che sono di loro competenza?

Il secondo dubbio che ho è che nella pagina informativa della provincia (e anche nella L.R. 39/2005 parla di depositi di oli minerali superiori a 25mc. L'ultima pratica che vedo, che riguarda l'OBI, parla di un deposito di oli minerali costituito da combustibili per stufe domestiche e lubrificanti per autoveicoli di dimensioni totali pari a 19mc. La pratica è di fine 2003/inizio 2004 ed è stata seguita dalla prefettura, che ha chiesto parere anche al Comune.
Anche queste rientrano nelle competenze della provincia?

Grazie

AGGIUNGO che a volte trovo confusi e quasi considerati sinonimi i termini "deposito oli minerali" e "impianto di distribuzione privato", cose che però mi risultano essere abbastanza differenti!
..giusto?

riferimento id:15252

Data: 2014-07-09 22:27:53

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

Ai sensi del R.D. n. 1741/1933 Disciplina dell’importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti e dell’art. 2 del R.D.L. n. 2018/1936, sono soggetti ad autorizzazione i depositi di oli minerali ad uso commerciale con capacità di stoccaggio superiore a 10mc, nonché i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, con capacità di stoccaggio superiore a 25mc.

Ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, sono soggette ad autorizzazione ministeriale le infrastrutture e insediamenti strategici, tra cui i depositi di prodotti petroliferi con capacità superiore o uguale a 10.000 mc e i depositi di GPL con stoccaggio superiore o uguale a 100 ton. Per la definizione di “impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL”, si veda l’art. 2 del D.Lgs n. 128/2006.

Direi che le concessioni (ora autorizzazioni) per la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento di lavorazione o di stoccaggio di  oli minerali, già rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive o dalle Prefetture e scadute dopo il 27 settembre 2004 non sono attualmente soggette a scadenza o a rinnovo. In ogni caso gli arretrati sono da considerarsi autorizzati per silenzio/assenso

Il distributore ad uso privato è disciplinato dalla LR n. 28/05, art. 61

riferimento id:15252

Data: 2014-07-10 11:45:31

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

Ok, mi rimangono però due dubbi: i depositi ad uso commerciale sotto ai 10mc e ad uso privato, agricolo ed industriale sotto ai 25mc cosa devono fare? Nessun adempimento oppure comunicazione/SCIA? E a chi, comune o provincia?

Posso quindi considerare tutto di competenza della Provincia e chiedere loro di prendersi tutti i fascicoli arretrati che ora sono da noi (Comune)?

Grazie

riferimento id:15252

Data: 2017-10-23 07:53:22

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

E' arrivata al Suap dalla Regione la documentazione per un deposito di oli minerali. Contattati, i colleghi della regione ci hanno detto che non è materia da suap in quanto riguardante attività energetiche, che sicuramente sono seguite dall'ufficio edilizia\urbanistica.
Tralasciando il fatto che passino oppure no dal suap, abbiamo ancora il dubbio se il comune è competente a rilasciare una qualsiasi autorizzazione riguardante i depositi di oli minerali.
Negli anni, come riportato anche all'inizio di questa discussione, le competenze sono passate dalla prefettura alla provincia; adesso con la parziale dismissione delle province, immagino che siano passate alla regione. Mi rimane sempre il dubbio sulle dimensioni dei depositi, cioè quelli sotto ai limiti una volta indicati dalla provincia (25 mc per oli minerali, 100 mc per depositi gpl ad uso commerciale e 26 mc per depositi ad uso non commerciale) sono liberi o sono autorizzati da qualche altro ente?

Ho seguito un po' tutte le leggi citate in giro (L. 239/2004, L.R.T. 39/2005, D.Lgs 128/2006, anche D.Lgs 504/1995) ma non sono riuscito a farmi chiarezza.

riferimento id:15252

Data: 2017-10-23 14:13:29

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

Per completezza informativa (ad uso di tutti i lettori), sugli oli minerali posso citare anche il DM 31/07/1934 -  Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Nonché il DPR 420/94 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
Vedi anche il  DM 11/01/1995 - Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.

Per la prevenzione incedi il punto 12 della tabella di cui all’allegato I al DPR 151/2011.


La LR 39/2005 dispone in modo esplicito (la regione ha definito un’interpretazione sulla fattispecie) che tali abilitazioni sfuggono dal campo applicativo SUAP. All’art. 11, leggiamo:
Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico", ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.

All’art. 3 della stessa legge ricaviamo che la REGIONE rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'articolo 14;
In estrema sintesi, è un procedimento unico di competenza regionale. Alla CdS partecipa il comune ma non è l’autorità competente al rilascio. Nel procedimento unico confluiscono anche i titoli per le opere connesse (quindi restano fuori dal SUAP).

All’allegato E della DGR 1227/2015 (rubricata: Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche) è descritto il procedimento e la modulistica. Vedi PROCEDURA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA per stoccaggi e depositi oli minerali, compreso GPL (pag. 39 e ss dell’allegato)
Per alcune ipotesi la competenza è, addirittura, statale. L’allegato E citato ne dà conto.
Nell'allegato E si legge, a proposito della CdS: Sono sempre convocati il proponente, il [b]Comune interessato[/b] nonché le amministrazioni indicate dal d.p.r. 420/1994.


Per quello che riguarda una sintesi normativa ti rimando alla pagina della provincia di Ravenna (lì hanno esperienza in materia)
http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Ambiente/Energia/Oli-minerali
(integra con il DM 11/01/1995)

Allego l'allegato E citato

riferimento id:15252

Data: 2017-10-24 06:48:08

Re:COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI - L. 460/1965

Grazie per il dettagliato chiarimento. Finalmente possiamo archiviare la questione oli minerali!

riferimento id:15252
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it