I vigili hanno notificato ad un soggetto titolare di un circolo privato il verbale di accertamento per aver effettuato un pubblico trattenimento aperto al pubblico senza la prescritta licenza. Ciò costituisce violazione alle norme di cui all'art 68 del RD 773/1931 per cui, ai sensi dell'art. 666 c.p., non è ammesso pagamento in misura ridotta essendo stato depenalizzato dal D.Lgs. 507/99. Pertanto, i vigili hanno trasmesso il tutto al SUAP chiedendo che venisse adottato il provvedimento per la determinazione dell'importo della sanzione e per diffidare il soggetto dal riterare la condotta contestata, pena la sospensione di tutta l'attività del circolo. La procedura è giusta?
Se si:
- come si determina l'importo della sanzione? Dobbiamo fare riferimento al doppio del minimo / terzo del massimo, o possiamo indicare qualsiasi cifra entro il minimo ed il massimo?
- il soggetto, avverso a questo provvedimento, potrà fare ricorso al sindaco o, determinando l'importo preciso da pagare, il provvedimento è da considerare come ordinanza-ingiunzione e quindi il ricorso dovrà essere fatto al giudice di pace?
I vigili hanno notificato ad un soggetto titolare di un circolo privato il verbale di accertamento per aver effettuato un pubblico trattenimento aperto al pubblico senza la prescritta licenza. Ciò costituisce violazione alle norme di cui all'art 68 del RD 773/1931 per cui, ai sensi dell'art. 666 c.p., non è ammesso pagamento in misura ridotta essendo stato depenalizzato dal D.Lgs. 507/99. Pertanto, i vigili hanno trasmesso il tutto al SUAP chiedendo che venisse adottato il provvedimento per la determinazione dell'importo della sanzione e per diffidare il soggetto dal riterare la condotta contestata, pena la sospensione di tutta l'attività del circolo. La procedura è giusta?
[color=red]La prima parte sì.
La seconda dove dici "pena la sospensione di tutta l'attività del circolo" ASSOLUTAMENTE NO!!!! Tecnicamente si tratta di una "minaccia" in quanto non esiste alcuna possibilità tecnica di poter sospendere l'esercizio costituzionalmente garantito della libertà associativa.
Ciò che si potrà chiudere è l'attività di somministrazione annessa al circolo, ad anche in questo caso NON FORZOSAMENTE!!! (salvo che vi siano ragioni contingibili ed urgenti)
Si potrà applicare una sanzione pecuniaria al giorno!!! Ma non far chiudere[/color]
Se si:
- come si determina l'importo della sanzione? Dobbiamo fare riferimento al doppio del minimo / terzo del massimo, o possiamo indicare qualsiasi cifra entro il minimo ed il massimo?
[color=red]Il quesito è frutto di un EQUIVOCO che purtroppo costituisce un errore di fondo di molti uffici.
La sanzione E' SEMPRE DETERMINATA dall'ufficio, in questo caso e nel caso in cui è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Mi spiego.
La Polizia fa il verbale.
Se l'interessato (quando è possibile, cioè nella generalità dei casi) decide di chiudere il procedimento e "patteggiare", paga in misura ridotta il DOPPIO DEL MINIMO.
Questa cifra NON è l'entità della sanzione, ma una misura standard stabilita dalla legge per chiudere il procedimento (senza vinti nè vincitori!!!!!!!!!!!!!!!)
Se l'interessato decide di non pagare il giudizio passa all'autorità decidente la quale NON DEVE CONFERMARE IL DOPPIO DEL MINIMO (errore diffusissimo!!!!!!!!!!), ma deve applicare l'art. 11 della legge 689/1981 e DETERMINARE IN CONCRETO la sanzione applicabile.
Ciò avviene automaticamente quando non è ammesso il "patteggiamento" come nel tuo caso.
Sarai te a determinare la sanzione tenuto conto degli elementi dell'art. 11.
CONSIGLIO di non applicare mai il doppio del minimo, ma di modulare l'entità della sanzione in funzione delle circostanze indicate dall'art. 11 con valutazione DISCREZIONALE ma MOTIVATA.
[/color]
- il soggetto, avverso a questo provvedimento, potrà fare ricorso al sindaco o, determinando l'importo preciso da pagare, il provvedimento è da considerare come ordinanza-ingiunzione e quindi il ricorso dovrà essere fatto al giudice di pace?
[color=red]NON ESISTE RICORSO AL SINDACO ma l'interessato potrà impugnare gli atti al GIUDICE DI PACE anche solo al fine di contestare l'entità della sanzione applicata.[/color]
Grazie delle risposte!
Avrei però un'altra domanda da fare. La violazione accertata è avvenuta a fine giugno, ma il verbale è stato notificato al soggetto solo pochi giorni fa: prima di emanare il provvedimento per la determinazione della sanzione, al soggetto trasgressore deve essere comunque lasciata la possibilità di presentare degli scritti difensivi?
Grazie delle risposte!
Avrei però un'altra domanda da fare. La violazione accertata è avvenuta a fine giugno, ma il verbale è stato notificato al soggetto solo pochi giorni fa: prima di emanare il provvedimento per la determinazione della sanzione, al soggetto trasgressore deve essere comunque lasciata la possibilità di presentare degli scritti difensivi?
[/quote]
CERTO,
nei casi in cui non è ammessa "oblazione" resta comunque ferma la possibilità di presentare scritti difensivi nei 30 giorni e quindi, prima di tale periodo NON PUOI adottare alcun provvedimento.
Inoltre ricorda che anche se non sono presentati scritti difensivi TU NON SEI TENUTO a applicare la sanzione ma devi verificare la legittimità dell'accertamento e, se del caso, puoi anche archiviare se riscontri illegittimità non sanabili (caso raro).
Se hai altri dubbi scrivi pure!