Legittima la sospensione della licenza al bar che viola l'articolo 86 del Tulps
(Jamma) Il questore è legittimato a disporre la sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico al bar che ha violato la norma che regola il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento. E' quanto hanno sancito i giudici del Tar Lazio, sez di Latina in merito al ricorso presentato dal titolare di un esercizio pubblico ha cui il questore aveva appunto sospeso la licenza di somministrazione dopol'accertamento di irregolarità nel funzionamento degli apparecchi.
Per i giudici l'articolo 110, comma 11, T.U.L.P.S. colloca la sospensione nel potere discrezionale assegnato all’autorità di pubblica sicurezza con finalità eminentemente cautelari e di prevenzione ed a tutela del pubblico contro i pericoli derivanti dall’uso di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi.
“Infatti- spiegano- non possono esservi dubbi sulla qualificabilità della misura in termini di “sospensione” quindi sulla sussumibilità del potere tra le funzioni proprie del questore. Aggiungasi poi che l’assunto non può basarsi sulle ulteriori indicazioni poste dal ricorrente perché, l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, concorre a ricondurre la causa della funzione, quindi la titolarità, al comma 11 della citata norma che, come visto, riconosce al questore un ampio un potere discrezionale con finalità cautelari e di prevenzione.
Identica conclusione deve opporsi al profilo interessante l’insussistenza della immediatezza del pericolo potendosi sul punto opporre che, in disparte il fatto che gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro, l’amministrazione ha ritenuto di coniugare la funzione quindi gli effetti della misura, con l’esercizio delle facoltà partecipative il che, giustifica il dato temporale, intercorso tra l’accertamento e l’adozione della sospensione.
Poco importa poi se gli apparecchi sono stati dissequestrati. Per i giudici “quanto alla rilevanza degli esiti penali della vicenda, deve infine obiettarsi che, nella fattispecie sono state riscontrate puntuali violazioni della corrispondente norma del T.U.L.P.S., interessanti le modalità di attivazione, di uso ed i meccanismi premiali, quindi che “La misura contenuta nella disposizione di cui all’art. 110 comma 11 t.u.l.p.s. (sospensione della licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a tre mesi), …, non appare connessa agli accertamenti di responsabilità penale ed alle conseguenze nei confronti del trasgressore, trattandosi, nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11 del citato art. 110, di sanzioni diverse ed aggiuntive rispetto alle previsioni del codice penale, che operano disgiuntamente e colpiscono il trasgressore sotto profili diversi.” (Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5802)”.
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