Buon giorno a tutti.
Con riferimento ai pubblici esercizi, l’art. 99 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che “Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.”
L’art. 11, comma 2, della Legge 29 marzo 2001, n. 135, stabiliva che l’art. 99 Tulps non si applicava alle imprese ricettive.
Ora, dato che la legge 135/2001 è stata abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), il suddetto art. 99 dovrebbe essere nuovamente applicabile agli esercizi ricettivi.
Nello specifico, due esercizi ricettivi, un affittacamere (L.R. 12.08.1998 n. 27) e un albergo diffuso (L.R. 14 maggio 1984, n. 22) hanno chiuso l’attività superando abbondantemente il termine oltre il quale è previsto l’obbligo di preavviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, in questo caso il Sindaco.
Si può confermare quanto sopra indicato?
E inoltre:
- la revoca è obbligatoria?
- è necessario trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 241/90?
Cordiali saluti
Buon giorno a tutti.
Con riferimento ai pubblici esercizi, l’art. 99 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che “Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.”
L’art. 11, comma 2, della Legge 29 marzo 2001, n. 135, stabiliva che l’art. 99 Tulps non si applicava alle imprese ricettive.
Ora, dato che la legge 135/2001 è stata abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), il suddetto art. 99 dovrebbe essere nuovamente applicabile agli esercizi ricettivi.
Nello specifico, due esercizi ricettivi, un affittacamere (L.R. 12.08.1998 n. 27) e un albergo diffuso (L.R. 14 maggio 1984, n. 22) hanno chiuso l’attività superando abbondantemente il termine oltre il quale è previsto l’obbligo di preavviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, in questo caso il Sindaco.
Si può confermare quanto sopra indicato?
E inoltre:
- la revoca è obbligatoria?
- è necessario trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 241/90?
Cordiali saluti
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Ciao,
1) è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento assegnando un termine congruo per scritti e memorie (consiglio non inferiore ai 30 giorni)
2) la revoca è atto dovuto al verificarsi dei presupposti