Data: 2013-08-27 07:25:28

requisiti morali

da un controllo del casellario risulta che un soggetto ha:
1) decreto penale GIP (15.10.20107) per guida in stato di ebrezza (art. 186 C.d.S.), 6 gg arresto, ammenda 150,00 €. sostituita la pena dell'arresto con ammenda di € 228,00. Esecuzione della pena: pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la penda sostitutiva il 08.08.2008.
2) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( artt. 444, 445 CPP) del GUP Tribunale irrevocabile il 26.03.2011, per guida in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche (art. 186 C.d.S.), arresto 5 gg, ammenda 600,00 €, per patteggiamento sostituita la pena: l'intero arresto con ammenda di € 1.250,00.
Da queste condanne posso inibire l'attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 1, comma 6 e 7 della L.R. Abruzzo n. 11/2008 che recitano: 
6. (Requisiti morali).
    Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. ([7])

7. (Requisiti morali).
    Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. ([8])

riferimento id:15188

Data: 2013-08-28 04:57:53

Re:requisiti morali


da un controllo del casellario risulta che un soggetto ha:
1) decreto penale GIP (15.10.20107) per guida in stato di ebrezza (art. 186 C.d.S.), 6 gg arresto, ammenda 150,00 €. sostituita la pena dell'arresto con ammenda di € 228,00. Esecuzione della pena: pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la penda sostitutiva il 08.08.2008.
2) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( artt. 444, 445 CPP) del GUP Tribunale irrevocabile il 26.03.2011, per guida in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche (art. 186 C.d.S.), arresto 5 gg, ammenda 600,00 €, per patteggiamento sostituita la pena: l'intero arresto con ammenda di € 1.250,00.
Da queste condanne posso inibire l'attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 1, comma 6 e 7 della L.R. Abruzzo n. 11/2008 che recitano: 
6. (Requisiti morali).
    Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. ([7])

7. (Requisiti morali).
    Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. ([8])
[/quote]


La disciplina in materia è quella dell'art. 71 del Dlgs 59/2010 (identico alla disciplina regionale citata).
La norma prevede una incompatibilità qualora si sia stati condannati per "delitti commessi in stato di ubriachezza"

Ciò che rileva è la parola DELITTI

[color=red]Sono delitti i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega (o ricollegava) le pene seguenti:
la pena di morte, la pena capitale era prevista per taluni gravissimi delitti fino al 1994, poi sostituita con l'ergastolo e definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra con la modificazione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
l'ergastolo,
la reclusione,
la multa.
Sono contravvenzioni i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega le pene seguenti:
l'arresto,
l'ammenda.[/color]

I REATI per i quali il soggetto è stato condannato sono CONTRAVVENZIONI e NON DELITTI, quindi non vi sono elementi ostativi.

riferimento id:15188

Data: 2013-08-28 15:28:00

Re:requisiti morali

Grazie

riferimento id:15188
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