Buongiorno, vorrei avere infomazioni più precise riguardo ai comportamenti che la clientela deve tenere per poter entrare nei negozi alimentari con il cane nel comune di Firenze. Più precisamente se ci sono obblighi riguardo all'uso della museruola, se dipende dalla taglia del cane e se il cane può stare senza guinzaglio quando viene portato in borsa.
Grazie.
Buongiorno, vorrei avere infomazioni più precise riguardo ai comportamenti che la clientela deve tenere per poter entrare nei negozi alimentari con il cane nel comune di Firenze. Più precisamente se ci sono obblighi riguardo all'uso della museruola, se dipende dalla taglia del cane e se il cane può stare senza guinzaglio quando viene portato in borsa.
Grazie.
[/quote]
TI SINTETIZZO LA NORMATIVA VALIDA IN TOSCANA (CHE RIPORTO DI SEGUITO)
1) LIBERO ACCESSO PER I CANI IN NEGOZI, BAR, RISTORANTI ED ALTRI ESERCIZI
2) IL PROPRIETARIO PUO' IMPORRE LIMITAZIONI (ES. DIVIETO DI ACCESSO IN CERTE AREE (ES. ZONE DI SOMMINISTRAZIONE ECC...) O DI ALTRO GENERE A 3 CONDIZIONI:
- LE DIA COMUNICAZIONE MOTIVATA AL SINDACO
- ADOTTI MISURE RAGIONEVOLI E PROPORZIONATE
- APPLICHI CARTELLI ED AVVISI NELL'ESERCIZIO
3) IL CANE DEVE ESSERE AL GUINZAGLIO E CON MUSERUOLA SE PREVISTO DALLA NORMATIVA STATALE
SUI CANI SOGGETTI A OBBLIGO DI MUSERUOLA:
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_razze_canine_pericolose
http://www.altalex.com/index.php?idnot=45236
**********************************
Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Art. 21
- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009;59&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
Art. 8
- Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009 )
1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l’accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2011-08-04;38/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0