Buongiorno,
devo porle due domande l'una consequenziale all'altra:
1) con riferimento all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche l'art. 42, comma 1 della L.R. 18/11/1999, n. 33 Lazio dispone che "La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti".
Pertanto l'unica forma di cessione ammessa è il "contratto di cessione di ramo d'azienda" (vera e propria compravendita) o è ammesso anche il "contratto d'affitto di ramo d'azienda"?
In conclusione, è possibile affittare i posteggi dei mercati settimanali? Che s'intende per "cessione....con trasferimento dell'attività"?;
2) nel caso di reintestazione del posteggio da parte del titolare che ne rientra nella disponibilità è corretto utilizzare una SCIA di reintestazione oppure occorre una vera e propria autorizzazione? nel caso in cui l'affitto del posteggio fosse possibile l'affittuario dovrebbe presentare una a) SCIA di subingresso oppure b) SCIA di reintestazione oppure si utilizza c) l'autorizzazione?
Cordiali saluti
Buongiorno,
devo porle due domande l'una consequenziale all'altra:
1) con riferimento all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche l'art. 42, comma 1 della L.R. 18/11/1999, n. 33 Lazio dispone che "La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti".
Pertanto l'unica forma di cessione ammessa è il "contratto di cessione di ramo d'azienda" (vera e propria compravendita) o è ammesso anche il "contratto d'affitto di ramo d'azienda"?
In conclusione, è possibile affittare i posteggi dei mercati settimanali? Che s'intende per "cessione....con trasferimento dell'attività"?;
[color=red]OVVIAMENTE SONO AMMESSE ENTRAMBE LE IPOTESI IN QUANTO LEGITTIMI ATTI DI TRASFERIMENTO (TEMPORANEO O DEFINITIVO) DEL POSSESSO DELL'AZIENDA.
LA LEGGE REGIONALE NON AVREBBE POTUTO LIMITARE IL TRASFERIMENTO ALLA SOLA COMPRAVENDITA ED IN QUESTO SENSO VA INTERPRETATA[/color]
2) nel caso di reintestazione del posteggio da parte del titolare che ne rientra nella disponibilità è corretto utilizzare una SCIA di reintestazione oppure occorre una vera e propria autorizzazione?
[color=red]SOLO SCIA![/color]
nel caso in cui l'affitto del posteggio fosse possibile l'affittuario dovrebbe presentare una a) SCIA di subingresso oppure b) SCIA di reintestazione oppure si utilizza c) l'autorizzazione?
[color=red]INDIFFERENTE CHIAMARLA SCIA DI REINTESTAZIONE O SCIA DI SUBINGRESSO. IMPORTANTE E' IL CONTENUTO.
TI FACCIO UN ESEMPIO FREQUENTE:
A dà in affitto a B l'azienda.
B presenta scia di subingresso in A
Alla scadenza dell'affitto B comunicherà la cessazione.
A ha varie possibilità:
1) decide di smettere (raro) e comunica anche lui la cessazione (non dovuta, ma consigliata!)
2) A decide di svolgere direttamente l'attività (non frequente) e quindi comunica il subingresso in B
3) A decide di dare in affitto a C (caso più frequente). C allora presente subingresso in A "SENZA CHE SIA NECESSARI ALCUN PASSAGGIO ULTERIORE, cioè non si fa presentare ad A il subingresso).
[/color]
Cordiali saluti
Cessione di ramo d'azienda - APPROFONDIMENTI
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