Una società a scopo di lucro vuole installare ed affittare un campo di calcetto.
Il campo è di 8x16m sintetico recintato con plexiglass e chiuso a "gabbia" da una rete.
Il gioco si chiama TRISBALL. E' un calcetto dove giocano tre persone contro tre persone.
Quale procedura devo seguire per aiutare l'attività a nascere e crescere nel rispetto delle regole?
Sono obbligatori spogliatoi, servizi igienici ecc...? Licenze TULPS?
Qual è la normativa di riferimento? Il D.M. 18-3-1996 demanda ulteriori regolamenti alla federazione F.I.G.C. che riconosce e regolamenta il calcetto a 5, ma non il TRISBALL.
Grazie mille per l'aiuto! A.C. SUAP SIGNA
.......scusate, forse ho fatto un quesito troppo difficile, eh!?
riferimento id:15156
Una società a scopo di lucro vuole installare ed affittare un campo di calcetto.
Il campo è di 8x16m sintetico recintato con plexiglass e chiuso a "gabbia" da una rete.
Il gioco si chiama TRISBALL. E' un calcetto dove giocano tre persone contro tre persone.
Quale procedura devo seguire per aiutare l'attività a nascere e crescere nel rispetto delle regole?
Sono obbligatori spogliatoi, servizi igienici ecc...? Licenze TULPS?
Qual è la normativa di riferimento? Il D.M. 18-3-1996 demanda ulteriori regolamenti alla federazione F.I.G.C. che riconosce e regolamenta il calcetto a 5, ma non il TRISBALL.
Grazie mille per l'aiuto! A.C. SUAP SIGNA
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Ciao,
ricordo chiaramente di averti risposto a suo tempo ma ero con portatile al mare .... e sicuramente qualche cosa è andato storto nella wi-fi.
RISPOSTA:
1) nessuna licenza tulps (a emno che non facciano spettacoli a pagamento del pubblico
2) occorrono solo i titoli edilizi con i requisiti ordinari (compresi quelli relativi ai servizi igienici). In assenza di norme specifiche si potrà far riferimento, proporzionalmente, ai requisiti per il calcetto
3) il DM 1986 non trova applicazione:
[color=red]Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si in-tendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria(1) di cui all'art. 31, lettera a), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svol-gono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive na-zionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100
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....non ne dubitavo! e prima di tutto buon mare se sei ancora lì altrimenti bentornato!
Ti ringrazio per l'esaustiva risposta.
E siccome sono nuovo del mestiere colgo l'occasione per complimentarmi per questa opportunità di confronto on-line che Omniavis ha dato.
Alessandro