Data: 2013-08-22 08:56:52

SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

Sorvolo sul problema autorizzazione o SCIA. Qui si va in autorizzazione anche se non concordo.  >:(

Il Comune alcuni anni fa ha autorizzato una Associazione culturale a gestire, nello [b]stesso[/b] locale, due nidi domiciliari  (A1  era aperto la mattina e, dopo una chiusura di un’ora, A2 apriva il pomeriggio) con due distinti progetti educativi.

Ora, alla luce del nuovo Regolamento, per varie ovvie motivazioni, l’Associazione non potrà più gestire i nidi così come strutturati.

[u][b]Per evitare di fare società od assunzioni e contenere così i costi di gestione con possibilità conseguente di applicare tariffe più basse all’utenza, le 2 educatrici costituirebbero 2 ditte individuali.[/b][/u]

[u]Il servizio vorrebbe essere garantito in modo continuativo senza interruzioni.[/u]

Mi si chiede se entrambe possono gestire lo [b]stesso [/b] servizio, nello [b]stesso[/b] locale, con lo [b]stesso [/b] progetto educativo organizzandosi in questa maniera:
- la mattina lo gestisce l’educatrice con ditta A  il pomeriggio l’educatrice con ditta B.
- nel momento della distribuzione del pasto ci sarebbe contemporaneità per 2 ore delle 2 educatrici delle 2 diverse ditte.
- non ci sarebbe interruzione del servizio!!!

Qualora fosse possibile (mmmmm….  :-\  ) mi chiedo:
Ma mi presentano una unica istanza cointestata? E quindi con rilascio di una sola autorizzazione ad entrambe?

E’ stato ipotizzato anche di fare presentare due distinte istanze:
- una con richiesta di gestione del nido domiciliare es. dalle ore 08 alle ore 13
- l’altra con richiesta gestione dello stesso nido domiciliare dalle 13 alle 18
e rilasciando 2 distinte autorizzazioni
- Permane, comunque, il problema della compresenza per 2 ore delle 2 educatrici delle 2 diverse ditte e della continuità del servizio.

C’è chi ha ipotizzato anche di costituire ATI tra le due ditte!!!! Che ne pensi?

Abbiamo a lungo cercato di trovare soluzioni che mi sembrano improponibili! :o 
Forse sono io che mi faccio dei film (..... siamo in Agosto ..... e c'è tanto bisogno di ferie!!!!!! 8) ) e la soluzione è molto più semplice di quanto sembri.
Se quanto sopra ipotizzato non è possibile, hai qualche idea in merito?

grazieeeeeeeeee

riferimento id:15152

Data: 2013-08-22 11:51:55

Re:SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

iniziamo a ragionare un po'...

Vediamo la nuova normativa (DPGR 41R/2013) per la comprensione di tutti. Riporto le disposizioni sulle modalità di funzionamento. Il 31/08/2013 scadono tutte le autorizzazione per nido domiciliare e tocca ri-autorizzare (vedi norma transitoria di cui art. 56, comma 3 della stessa norma).

[i]Art. 42 - Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un’abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere [b]fino a sei bambini contemporaneamente[/b] e può essere attivato con almeno tre iscritti. [/i]
...

[i]Art. 43 - Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
4. E’ inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione [b]di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età[/b].  [/i]

[i]Art. 44 - Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso [b]fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore[/b].
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. [b]In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo. [/b]
[/i]

Anche prima il nido domiciliare aveva una capienza specifica (prima aveva una capienza fissa di 6 bambini senza minimo né massimo).
La [i]ratio[/i] della norma è quella di poter derogare a destinazioni d’uso specifiche (diverse dalla civile abitazione) con la condizione che si rispettino determinati limiti dimensionali (un po’ come avviene per gli affittacamere).
Ciò non toglie la possibilità, per un medesimo soggetto di essere titolare di “n” autorizzazioni per “n” unità locali. Per questo, potrebbe stare in piedi anche l’ipotesi dello stesso soggetto titolare di 2 distinte autorizzazioni aventi ad oggetto la stessa unità locale senza sovrapposizioni nella gestione attività (anche se la cosa un po’ lascia da pensare).

A parere mio, nell’altra ipotesi che due soggetti si facciano autorizzare con due diverse autorizzazioni e agiscano senza sovrapposizioni, non vedo problemi se ciò avviene nella stessa abitazione. Magari il soggetto “mattina” darà il pranzo, sgombrerà, pulirà e il soggetto “pomeriggio” inizierà l’attività solo dopo che il primo avrà lasciato libero l’immobile. Il secondo soggetto magari si farà carico della merenda. In questo modo non mi sembra che gli stessi eludano i parametri per operare in civile abitazione. Ricordo che in teoria si può autorizzare il nido anche solo per 4 ore.
Il problema è quello di evitare la sovrapposizione di due ore di cui parli.

riferimento id:15152

Data: 2013-08-23 07:43:11

Re:SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

"tocca riautorizzare" significa dietro presentazione di apposita domanda o è d'ufficio come qualcuno sostiene....??

riferimento id:15152

Data: 2013-08-23 10:47:23

Re:SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

Per quel che ne so io, da contatti avuti dall'Ufficio comunale con la Regione, devono ripresentare domanda e devono essere nuovamente autorizzati perchè il reg. 41/R prevede cose diverse rispetto a quello precedente.

riferimento id:15152
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