Buongiorno,
sono una nuova iscritta e vorrei, se possibile, un chiarimento in merito al registro delle sostanze zuccherine.
Ho letto i topic già presenti, ma non rispondono alla mia domanda e anche una ricerca su web non mi ha aiutato.
Il mio quesito è il seguente:
un mio cliente, che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di caffè, vende anche zucchero che però acquista già in bustine e quindi non ne effettua alcun trattamento. I suoi clienti sono, per la maggior parte, esercizi pubblici, ma ha anche clienti privati.
E' obbligato a tenere il registro per le sostanze zuccherine?
Grazie per l'attenzione,
Laura
I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.
Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).
Non sono obbligati a tenere il registro:
- i commercianti al dettaglio
- gli utilizzatori che somministrano al pubblico
- chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
- chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane.
[i]28. Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.
1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.
4. I registri istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 possono essere tenuti anche tramite supporto informatico, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
5. Per coloro che tengono la propria contabilità avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi del comma 4, le iscrizioni nei registri di carico e scarico possono essere completate settimanalmente.[/i]
Le farmacie non sono tenute all’obbligo di detenzione del registro delle sostanze zuccherine, almeno per quanto riguarda l'attività galenica (Nota Prot. n. 18234 del 29.11.1995 dell'Ispettorato Centrale Repressione frodi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - “Manuale delle preparazioni galeniche” di Franco Bettiol, pagina 31).
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