Data: 2011-06-19 07:40:00

ARTIGIANI - semplificazione per l'iscrizione all'albo provinciale

ARTIGIANI - semplificazione per l'iscrizione all'albo provinciale

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia


al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l’articolo 9 è
inserito il seguente:
« ART. 9-bis. – (Iscrizione all’albo provinciale delle imprese
artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). –
1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di
qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti,
l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali
requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa,
di cui all’articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione
all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato
dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione
nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano
ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel
registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i
controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la
comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati,
assegnando termini congrui per la presentazione di proprie
deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della
presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano
gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, e all’articolo 31 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, l’ente accertatore comunica all’ufficio del registro delle imprese
gli elementi per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.
La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale,
determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane
con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del
citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non
pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo
dell’attività.
5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate
provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

http://www.camera.it/126?PDL=4357&leg=16&tab=2

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