SUAP obbligatorio TELEMATICO o Commissariamento - L. di conv. del D.L. 70/2011
SUAP: vietato l'uso del cartaceo dalla legge di conversione del "D.L. sviluppo"
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia
alla lettera b), numero 2), alinea, le parole: « corredata dalle »
sono sostituite dalle seguenti: « corredata delle », le parole: « a mezzo
posta con raccomandata » dalle seguenti: « mediante posta raccomandata
» e, dopo le parole: « con avviso di ricevimento » sono inserite
le seguenti: », ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto
l’utilizzo esclusivo della modalità telematica »;
......
al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l’articolo 43 è
inserito il seguente:
« ART. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d’impresa). – 1.
Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti,
qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati
dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da
altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie
per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le
imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma
1, lettera a).
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
http://www.camera.it/126?PDL=4357&leg=16&tab=2
SUAP: accreditamento obbligatorio o interviene il commissariamento
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia
dopo il comma 3 dell’articolo 38 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
« 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011
prevista dall’articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad
accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a
fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, commi
11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni
una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario
ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari
dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare
gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento
degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono
individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per
attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire,
nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa
disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i
comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino
necessarie »;
http://www.camera.it/126?PDL=4357&leg=16&tab=2