Data: 2011-06-19 07:33:19

Sportello Unico Edilizia SOLO TELEMATICO - novità nella conversione del DL 70/11

Sportello Unico Edilizia SOLO TELEMATICO - novità nella conversione del DL Sviluppo

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati
tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica
e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre
amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano
modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in
conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo
34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità
assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal
regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”

http://www.camera.it/126?PDL=4357&leg=16&tab=2

riferimento id:1512

Data: 2011-07-27 17:56:48

Sportello Unico Edilizia SOLO TELEMATICO - novità nella conversione del DL 70/11

Sportello Unico Edilizia SOLO TELEMATICO - novità nella conversione del DL 70/2011

Legge 12 luglio 2011, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
(G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)

a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

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