La legge 97/2013, in vigore dal 4 settembre 2013, detta una serie di disposizioni ai fini dell'adempimento degli obblighi giuridici derivanti dall'appartenenza all'UE. In altre parole, l'Italia, per evitare o risolvere procedure di infrazione, modifica il proprio ordinamento.
Fra le varie materie, viene toccata anche la professione di guida turistica. Via agli ambiti territoriali e libertà di esercizio per l'operatore straniero previo riconoscimento. Saranno previste solo determinate zone per le quali sarà necessaria una particolare formazione specifica.
[i]Art. 3
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.[/i]