Data: 2013-08-20 18:43:47

noleggio senza conducente

Salve ho un dubbio circa il requisito di "avere piena disponibilità di una rimessa" per esercitare l'attività in oggetto.
Vorrei capire se è necessario affittare gli spazi di una autorimessa, registrare quindi il contratto all'agenzia delle entrate e presentarlo quindi quale allegato al Comune per la SCIA, o se può essere sufficiente usufruire dei servizi di parcheggio di una autorimessa, già autorizzata, che sarebbe disposta ad assicurarmi per iscritto "piena disponibilità della rimessa" per l'esercizio del noleggio senza conducente, ovviamente dietro compenso regolarmente fatturato.
Se qualcuno sarà così gentile da rispondermi, potrebbe circostanziarmi a quale articolo del codice civile, o a quale articolo di legge fa riferimento il su citato requisito oggettivo?

Grazie a tutti

riferimento id:15115

Data: 2013-08-20 19:02:40

Re:noleggio senza conducente


Salve ho un dubbio circa il requisito di "avere piena disponibilità di una rimessa" per esercitare l'attività in oggetto.
Vorrei capire se è necessario affittare gli spazi di una autorimessa, registrare quindi il contratto all'agenzia delle entrate e presentarlo quindi quale allegato al Comune per la SCIA, o se può essere sufficiente usufruire dei servizi di parcheggio di una autorimessa, già autorizzata, che sarebbe disposta ad assicurarmi per iscritto "piena disponibilità della rimessa" per l'esercizio del noleggio senza conducente, ovviamente dietro compenso regolarmente fatturato.
Se qualcuno sarà così gentile da rispondermi, potrebbe circostanziarmi a quale articolo del codice civile, o a quale articolo di legge fa riferimento il su citato requisito oggettivo?

Grazie a tutti
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NESSUNA NORMA impone la disponibilità di una RIMESSA per il noleggio senza conducente.
Potrai:
1) avere una rimessa in proprietà
2) affittarla (come nel caso indicato)
3) non avere rimessa (usando veicoli di terzi presi all'occorrenza)

La normativa in materia è il DPR 481/2001.
Mancano una norma che lo impone NON ESISTE questo obbligo.

riferimento id:15115

Data: 2013-08-21 12:46:19

Re:noleggio senza conducente

La ringrazio per la risposta dott. Chiarelli.
Il caso indicato non è però l'affitto, ma il semplice utilizzo di un servizio di rimessa.
Il titolare dell'autorimessa in questione, infatti, è egli stesso in affitto con divieto di subaffitto, quindi lui al più mi ha proposto di fornirmi un servizio forfettario di rimessa per il periodo estivo in cui io affitterrei dei veicoli di mia proprietà. Il problema è che il Comune non approva la mia domanda in quanto non dispongo di un contratto di affitto.
Grazie ancora per la disponibilità.

riferimento id:15115

Data: 2013-08-21 18:03:31

Re:noleggio senza conducente


La ringrazio per la risposta dott. Chiarelli.
Il caso indicato non è però l'affitto, ma il semplice utilizzo di un servizio di rimessa.
Il titolare dell'autorimessa in questione, infatti, è egli stesso in affitto con divieto di subaffitto, quindi lui al più mi ha proposto di fornirmi un servizio forfettario di rimessa per il periodo estivo in cui io affitterrei dei veicoli di mia proprietà. Il problema è che il Comune non approva la mia domanda in quanto non dispongo di un contratto di affitto.
Grazie ancora per la disponibilità.
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Va bene lo stesso. Sotto il profilo amministrativo è OK.
Sotto il profilo civilistico è un subaffitto, quindi il proprietario se vi scopre potrebbe porvi problemi

riferimento id:15115

Data: 2013-08-23 02:03:17

Re:noleggio senza conducente

Grazie ancora dottor Chiarelli. Il problema però non è il proprietario,  ma come già le accennavo è il Comune che rigetta la mia richiesta di nulla osta e di fatto sospende la mia attività che esercitavo ormai da cinque anni in virtù di un silenzio assenso. Se come dice lei è "tutto amministrativamente ok" e non esiste per altro nessuna norma che mi impone un contratto di affitto, mi dice lei a chi mi dovrei appellare? Al TAR? E infine, in base al DPR 481/2001, che in precedenza lei citava, non dovrebbe essere al più il Prefetto a sospendere eventualmente la mia attività? Cordiali saluti. Angelo

riferimento id:15115

Data: 2013-08-23 19:52:50

Re:noleggio senza conducente


Grazie ancora dottor Chiarelli. Il problema però non è il proprietario,  ma come già le accennavo è il Comune che rigetta la mia richiesta di nulla osta e di fatto sospende la mia attività che esercitavo ormai da cinque anni in virtù di un silenzio assenso. Se come dice lei è "tutto amministrativamente ok" e non esiste per altro nessuna norma che mi impone un contratto di affitto, mi dice lei a chi mi dovrei appellare? Al TAR? E infine, in base al DPR 481/2001, che in precedenza lei citava, non dovrebbe essere al più il Prefetto a sospendere eventualmente la mia attività? Cordiali saluti. Angelo
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In merito alla concorrenza fra il potere del Prefetto e quello del Comune veda: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15057.new#new

Se ritiene di aver ragione purtroppo ci sono poche strade:
1) chiedere l'annullamento in autotutela degli atti del Comune. Meglio se tramite un avvocato
2) presentare ricorso al TAR

Purtroppo non esistono altre strade ... ma se avrà ragione potrà (anche se non è semplice) ottenere il risarcimento del danno.

riferimento id:15115

Data: 2013-08-27 07:13:49

Re:noleggio senza conducente

Salve Dott. Chiarelli la ringrazio infinitamente per le preziose informazioni che mi sta fornendo.
Ne approfitto per domandarle ancora a chi, secondo lei, dovrei indirizzare esattamente la richiesta di annullamento degli atti del Comune. Al Sindaco? Al Segretario comunale? Al Prefetto?

riferimento id:15115

Data: 2013-08-27 15:18:35

Re:noleggio senza conducente


Salve Dott. Chiarelli la ringrazio infinitamente per le preziose informazioni che mi sta fornendo.
Ne approfitto per domandarle ancora a chi, secondo lei, dovrei indirizzare esattamente la richiesta di annullamento degli atti del Comune. Al Sindaco? Al Segretario comunale? Al Prefetto?
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Se gli atti sono adottati dal Comune la richiesta può trasmetterla, consiglio esclusivamente tramite PEC, a:

"Comune di ...........
PEC ................."

Non serve precisare sindaco, Dirigente o altro.
Non è necessario (nè opportuno) inviarla al Prefetto se non è intervenuto con propri atti.

in bocca al lupo

riferimento id:15115

Data: 2013-09-12 08:27:34

Re:noleggio senza conducente

SALVE SIG.SIMONE LE SCRIVO LA PRESENTE PER FARLE ALCUNE DOMANDE PER L'APERTURA DI UN NOLEGGIO SCOOTER..

MIA MOGLIE E' TITOLARE DI UN NEGOZIO DI RICAMBI SCOOTER.. E' UNA DITTA INDIVIDUALE ORA NOI PER LA STAGIONE PROSSIMA ( NOI SIAMO AD ISCHIA) VORREMMO INIZIARE ANCHE L'ATTIVITA DI NOLEGGIO SCOOTER SEMPRE NELLO STESSO LUOGO DOVE SI TROVA IL NEGOZIO .. IL MIO RAGIONIERE MI HA DETTO CHE IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA RICHIEDE PRIMA I LIBRETTI DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI SCOOTER DA NOLEGGIARE... SINCERAMENTE MI SEMBRA UNA COSA STRANA PERCHE' SE NON MI CONCEDONO LA LICENZA COSA ME NE FACCIO DEGLI SCOOTER ACQUISTATI?? INOLTRE IL COMUNE VUOLE SAPERE DOVE PARCHEGGERO' GLI SCOOTER ALTRA COSA STRANA....  MI PUO' DARE QUALCHE CONSIGLIO?? IN ATTESA DI UNA VS.GRADITA RISPOSTA
DISTINTI SALUTI

MAURIZIO REGINE

riferimento id:15115

Data: 2013-09-13 04:49:49

Re:noleggio senza conducente


SALVE SIG.SIMONE LE SCRIVO LA PRESENTE PER FARLE ALCUNE DOMANDE PER L'APERTURA DI UN NOLEGGIO SCOOTER..

MIA MOGLIE E' TITOLARE DI UN NEGOZIO DI RICAMBI SCOOTER.. E' UNA DITTA INDIVIDUALE ORA NOI PER LA STAGIONE PROSSIMA ( NOI SIAMO AD ISCHIA) VORREMMO INIZIARE ANCHE L'ATTIVITA DI NOLEGGIO SCOOTER SEMPRE NELLO STESSO LUOGO DOVE SI TROVA IL NEGOZIO .. IL MIO RAGIONIERE MI HA DETTO CHE IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA RICHIEDE PRIMA I LIBRETTI DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI SCOOTER DA NOLEGGIARE... SINCERAMENTE MI SEMBRA UNA COSA STRANA PERCHE' SE NON MI CONCEDONO LA LICENZA COSA ME NE FACCIO DEGLI SCOOTER ACQUISTATI?? INOLTRE IL COMUNE VUOLE SAPERE DOVE PARCHEGGERO' GLI SCOOTER ALTRA COSA STRANA....  MI PUO' DARE QUALCHE CONSIGLIO?? IN ATTESA DI UNA VS.GRADITA RISPOSTA
DISTINTI SALUTI

MAURIZIO REGINE
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1) la materia è regolata dal DPR 481/2001 che prevede una SCIA (non una autorizzazione) da presentare al Comune dove avete la sede legale e al Comune dove avete l'articolazione commerciale (cioè dove fate il contratto). Da quanto ho capito è lo stesso Comune. Quindi una unica scia

2) non occorre deposito, potrete tenere i mezzi presso il negozio o anche non averli e prenderli solo all'occorrenza

3) non serve che i mezzi siano comunicati (la norma non lo impone) mentre dovrete comunque IMMATRICOLARLI per il servizio di noleggio senza conducente

La pratica è semplice ed immediata.


******************

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 (1).

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:



1.  1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.



2.  1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.



3.  1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

riferimento id:15115
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