Buongiorno.
Abbiamo ricevuto una SCIA per inizio attività di affittacamere non professionale, da parte di un soggetto che non ha la residenza nell'abitazione in oggetto. Inoltre, lo stesso, delega la figlia alla gestione dell'attività.
Siamo a conoscenza che l'attività di affittacamere non professionale è legata alla residenza del soggetto interessato, ma non riusciamo a trovare specifici riferimenti normativi. Potete aiutarci?
Inoltre, è consentito, in questo caso, incaricare un'altra persona alla gestione dell'attività?
Dobbiamo fare una comunicazione di irricevibilità e/o di sospensione dell'attività...
Ringraziandovi per l'aiuto, invio i miei saluti.
Lorella
Buongiorno.
Abbiamo ricevuto una SCIA per inizio attività di affittacamere non professionale, da parte di un soggetto che non ha la residenza nell'abitazione in oggetto. Inoltre, lo stesso, delega la figlia alla gestione dell'attività.
Siamo a conoscenza che l'attività di affittacamere non professionale è legata alla residenza del soggetto interessato, ma non riusciamo a trovare specifici riferimenti normativi. Potete aiutarci?
Inoltre, è consentito, in questo caso, incaricare un'altra persona alla gestione dell'attività?
Dobbiamo fare una comunicazione di irricevibilità e/o di sospensione dell'attività...
Ringraziandovi per l'aiuto, invio i miei saluti.
Lorella
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DEVI dichiarare irricevibile la scia (ed inviare comunicazione a provincia, vigili, asl e questura) in quanto manca il requisito della residenza.
Inoltre per il non professionale NON è ammessa la delega, fermo restando che la figlia potrà aiutare DI FATTO nella gestione della camera.
Dalla descrizione sembra un "professionale mascherato" .....
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
Art. 61
- Esercizio non professionale dell’attività di affittacamere
1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all’articolo 60.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000-03-23;42&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0