Ciao Simone,
La legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, stabilisce Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici dopo le ore tre di notte.
Stabilisce altresì l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, per tutti i titolari e gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.
Nel caso di una sagra (o notte bianca) durante le quali vengono vendute e/o somministrate bevande anche acoliche in alcuni stands appositamente allestiti, è obbligatorio esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol? Vale anche qui il divieto di vendita e/o somministrazione dopo le ore tre? Alcuni stand non hanno al loro interno tavoli e sedie per la consumazione sul posto; il cliente entra nello stand, compra da mangiare e/o da bere e consuma in altro posto all’aperto.
E’ possibile vendere superalcolici durante lo svolgimento di una sagra o notte bianca?
In genere, in questi casi, le domande vertono su come fare per inibire la vendita di alcolici...
Analizziamo le norme ad uso di tutti.
La legge da te citata modifica la legge n. 125/2001 e il decreto-legge n. 117/2007.
Partiamo dal DL 117/2007, da questo si evince che [b]tutti gli esercizi di somministrazione, circoli, luoghi di spettacolo, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici[/b], devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive.
Gli esercizi di commercio al dettaglio (vicinato ecc.) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.
Le disposizioni appena citate, non si applicano (soltanto) la notte dell’ultimo dell’anno e la notte di ferragosto. La legge non prevede la possibilità per i comuni di individuare altre giornate di deroga.
Agendo in modo “garibaldino” e raggiungendo l’unanimità di tutte le forze di polizia che potrebbero intervenire durante la nottata, si potrebbe arrivare all’emissione di una determinazione con la quale si sancisce che la notte bianca è equiparabile alla notte dell’ultimo dell’anno e ferragosto ma a parere mio non è giuridicamente percorribile e presenta molti rischi.
Ancora il DL 117/07 dispone (questo non è derogabile neanche per l’ultimo dell’anno, quindi neanche per la notte bianca) che i titolari e i gestori degli esercizi di somministrazione ecc. (quelli di cui all’art. 86, comma 1 e 2 TULPS), che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico ed esporre le tabelle.
La legge 125/2001 dispone che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma TULPS.
Aggiunge che chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze di detti esercizi, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate [b]in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone[/b] ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
Infine ci sono le sanzioni per la vendita (e secondo il ministero anche per la somministrazione) di alcolici ai minori (ai minori di 16 anni c’è anche la sanzione penale).
In sintesi, dato che si tratta di manifestazione non si applica il divieto appena citato relativo alla sospensione dalle 24 alle 7. Tali esercizi (inseriti nella manifestazione) opereranno come esercizi di somministrazione temporanea e ad essi si applicheranno le disposizioni citate prima. Magari, per stare tranquilli, potrà essere previsto un rilevatore di zona indicato da apposita segnaletica. Le fotocopie delle tabelle alcolemiche non sono un problema.