Avrei bisogno di sapere quale è il procedimento per attivare una tintolavanderia e se ci sono dei modelli aggiornati disponibili.
grazie.
informo che è attesa una legge regionale in materia:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficio-stampa/comunicati/comunicati_view.aspx?idc=0&id=18584
Sarà confermata la SCIA e saranno dettate disposizione transitorie per gli esercizi esistenti.
Per adesso si applica l'art. 79 del d.lgs. n. 59/2010 (come modificato dal d.lgs. n. 147/2012) e la legge n. 84/2006:
Art. 79 (Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90.
1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si
applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi
gettoni.
Quindi, esiste l’obbligo di presentazione della SCIA (dal 14/09/2012, giorno di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1-bis dello stesso art. 79) anche per alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di gettoni.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge n. 84/2006, l’esercizio dell’attività di tintolavanderia è sottoposto al possesso, da parte di un responsabile tecnico, di uno specifico requisito professionale ottenuto con diverse modalità alternative. Fra queste modalità sono previste dei corsi professionali e dei titoli di studio. Entrambi i modi sono demandati, ai fini della loro attuazione, a specifica normativa regionale. All’art. 2 comma 4 della legge n. 84/2006 leggiamo: i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
In attesa che la regione attui la legge statale n. 84/2006, si pone il problema di come far certificare il possesso dei requisiti professionali da parte del responsabile tecnico. Sulla questione è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 31045 del 18/02/2011. In sintesi, nella risoluzione si afferma che non possa essere vanificato, o comunque rinviato ad in data indeterminata ed interamente rimessa alla volontà di attuazione amministrativa regionale, il principio - introdotto dalla legge n. 84/2006 e confermato dal d.lgs. n. 59/2010 - dell’obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell’attività in relazione ai possibili rischi professionali anche in mancanza di interventi regionali di attuazione. La normativa attualmente vigente consente, comunque, l’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico in caso di possesso di un’esperienza professionale specifica maturata attraverso un periodo di inserimento rispettivamente di 1, 2 o 3 anni ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della legge n. 84/2006.
Inoltre, anche la mancata disciplina ed attuazione dei corsi di qualificazione da parte di una singola Regione non impedisce in assoluto l’utilizzo di tale requisito essendo comunque possibile utilizzare, a tal fine, la frequenza di un corso i cui contenuti siano stati già riconosciuti validi da una diversa regione, stante l’evidente valenza nazionale di qualsiasi titolo di formazione professionale.
Detto questo, resta un certo margine di discrezionalità nel giudiucare applicabile la circolare ministeriale citata. A parere mio può essere omessa, nella SCIA, la dichiarazione del responsabile tecnico dato che la futura legge regionale disporrà, con ogni probabilità, un termine di adeguamento congruo per le imprese esistenti alla sua entrata in vigore.
Sul web trovi modelli di scia per tintolavanderia
Rammenta che le tintolavanderie con l'utilizzo di composti organici volatili (le lavanderie a secco) sono sottoposte ad uat. generale per le emissioni in atmosfera
Allego un documento della conferenza stato-regioni sui titoli di studio validi. Può essere una linea guida.