LEGGE REGIONALE n. 47 del 09/08/2013
Legge di manutenzione dell`ordinamento regionale 2013.
Si segnala la seguente disposizione:
Modifi che alla legge regionale 7 febbraio 2005,
n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia
di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di
stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti)
Art. 57
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio.
Testo unico in materia di commercio in sede fi ssa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,
vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione
di carburanti):
a) articolo 80;
b) articolo 81;
c) articolo 84, comma 4;
d) articolo 84 bis, comma 5.
RIPORTIAMO IN ROSSO LE NORME OGGETTO DI ABROGAZIONE:
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Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Capo X
- Orari delle attività commerciali
[color=red]Art. 80
- Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa(141)(197)
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico fino a un massimo di tredici ore giornaliere. Il comune può limitare l’esercizio dell’attività in orario notturno per ragioni di prevalente interesse pubblico.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire agli esercizi di derogare al limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).
3. Per garantire idonei livelli di servizio nei periodi di minore e in quelli di maggiore afflusso dell’utenza, il comune può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 9, osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4, nelle domeniche e festività del mese di dicembre.
6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998 .
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.
9. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
Art. 81
- Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande(56)
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.(142)(198)
2. Abrogato. (143)
3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell’articolo 85, comma 1.
4. Gli esercizi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l’orario dell’attività prevalente.
5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo.[/color]
Art. 82
- Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come definita dall'articolo 24 , comma 2.
Art. 83
- Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all'articolo 80.
Art. 84
- Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti(106)
1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.
2. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.
3. Durante l’orario di apertura nell’impianto deve funzionare almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusione del collegamento con l’accettatore di banconote o almeno un’apparecchiatura self-service post-pagamento. (187)
3 bis. Durante l’orario di apertura dell’impianto deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La possibilità della richiesta dell’assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune. (219)
[color=red]4. L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva l’orario effettuato dall’impianto.[/color]
5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.
Art. 84 bis
- Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale (107)
1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature “self-service” pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.
3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.
4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
[color=red]5. L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall’impianto[/color]
Art. 84 ter
- Deroghe all’orario e ai turni di riposo (108)
1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:
a) gli impianti di cui all’articolo 54 bis;
b) gli impianti dotati di apparecchiature “self-service” pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;
c) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis, nei seguenti casi:
a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;
b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;
c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.
3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis.
4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.
5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.
Art. 84 quater
- Ferie e servizio notturno (109)
1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 84 bis, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera.
4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
Art. 85
- Pubblicità degli orari
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. (57)
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.
Art. 86
- Disposizioni speciali (188)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, pastigliaggi, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, CD, DVD, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, auto e moto, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elencati, che costituiscono la prevalenza dei prodotti venduti.
3. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio.
4. Ai fini del comma 3, per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell’esercizio, presentata al comune entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
6. Gli esercizi di cui all’articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 80.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2