Buongiorno sono a richiedere un parere sulla necessità di applicare il bollo o meno sull'istanza per l’approvazione del piano aziendale e sul rilascio del certificato di approvazione.
Tale necessità nasce da comportamenti difformi tra i diversi Sportelli Unici Agricoli del Veneto che vanno dalla posizione di chi appone il bollo sia sull'istanza che sul provvedimento di approvazione, di chi la appone sulla richiesta ma non sul rilascio, di chi, infine, non l’appone su nulla.
Nel dettaglio la questione è questa; al fine di ottenere delle agevolazioni nell'ambito della edificabilità in zona agricola si prevede che venga approvato un piano aziendale - presentato dal produttore interessato - dall’ex ispettorato agrario.
Per comodità riporto l’art. 44 legge regionale n. 11 del 2004 per la parte di interesse:
Art. 44 – Edificabilità.
1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali. (31)
2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati. (32)
3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:
a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.
- omissis -
In particolare si prevede che, al fine di ottenere la possibilità di edificare in zona agricola, il produttore deve ottenere dallo Sportello Unico Agrario l’approvazione del piano aziendale. Tale richiesta comporta una attività istruttoria tecnica da parte dello Sportello Unico Agrario che si può anche concludere con una non approvazione del piano presentato; sembrerebbe, quindi, trattarsi di un vero e proprio provvedimento amministrativo.
Va tuttavia ricordato che la modalità operativa oggi in uso (presentazione della richiesta con progetti allegati direttamente all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) paga lo scotto della non adeguatezza dell’organizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 art. 5.
Tale norma ha previsto la costituzione di un unico sportello per le attività produttive (SUAP) presso il Comune che, in quanto autorità competente al rilascio dell’atto finale di concessione edilizia, deve premunirsi di interloquire e raccogliere tutti i pareri e documenti necessari anche presso le altre PA.
L’autorizzazione del piano (che oggi viene materialmente consegnata al produttore richiedente ) in realtà dovrebbe essere inoltrata direttamente al Comune nell'ambito della pratica generale il cui oggetto è la richiesta di concessione per edificare in zona agricola.
Di conseguenza, l’applicazione completa della normativa (verso la quale stiamo andando) porterebbe a ritenere che la nostra approvazione del piano aziendale si configuri come un atto (parere??) endoprocedimentale da inoltrare ad altra PA e come tale non soggetto all’imposta di bollo.
Da ciò ne deriva un ulteriore dubbio: ma allora la richiesta di approvazione del piano, sconta comunque il bollo??
Segnalo, per completezza, che nei casi (ad oggi ancora non molto frequenti ma in esponenziale aumento) in cui la richiesta di approvazione del piano arriva attraverso il SUAP , non risultano naturalmente applicate marche da bollo. (richieste tra P.A.)
****** Art 5 : Sportello per le attività produttive
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione (1) ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’ articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’ articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
Domanda molto interessante che contiene già gli spunti della risposta.
1) sia l'istanza che l'atto (positivo) finale sono soggetti ad autonoma imposta di collo di euro 16
2) non è soggetto a bollo il diniego
3) se la pratica passa dal SUAP (come dovrebbe) il bollo si assolve una sola volta qualunque sia il numero di endoprocedimenti
Innanzitutto La ringrazio per l'autorevole parere.
Mi permetto però di sollevare un dubbio in merito alla mancata assoggettabilità all'imposta di bollo del provvedimento di diniego.
Facendo alcune ricerche, infatti, mi sono imbattuto nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. 200605640/15100/397 del 29 maggio 2006 che afferma l'esatto contrario relativamente ai provvedimenti di diniego delle domande di cambiamento o modificazione del nome o del cognome.
Forse mi sfugge qualcosa di specifico in merito al quesito de quo.
Grazie mille per l'ulteriore supporto,
Marcello
Innanzitutto La ringrazio per l'autorevole parere.
Mi permetto però di sollevare un dubbio in merito alla mancata assoggettabilità all'imposta di bollo del provvedimento di diniego.
Facendo alcune ricerche, infatti, mi sono imbattuto nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. 200605640/15100/397 del 29 maggio 2006 che afferma l'esatto contrario relativamente ai provvedimenti di diniego delle domande di cambiamento o modificazione del nome o del cognome.
Forse mi sfugge qualcosa di specifico in merito al quesito de quo.
Grazie mille per l'ulteriore supporto,
Marcello
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Sì, la circolare ministeriale (unico atto nel quale si affronta la questione) si è espressa proprio in quella direzione
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2020%20-%202006.pdf
Occorre dire però che tale pronuncia, anche se parte da un principio generale:
1) fa riferimento specifico alla procedura di mutamento del nome/cognome
2) non è emessa dal Ministero delle Finanze (competente in materia)
3) non vincola le Amministrazioni locali
Non ho trovato ulteriore materiale in merito.
Ti confermo la mia opinione