Buongiorno,
con l'entrata in vigore del DL 69/2013 il fax può essere ancora utilizzato tra le PA per trasmettere richieste e documenti?
Quali sono le PA per le quali non può essere accettato tale mezzo?
Tale riforma è valida anche nei confronti dei cittadini/imprese?
Grazie
Lucia
Buongiorno,
con l'entrata in vigore del DL 69/2013 il fax può essere ancora utilizzato tra le PA per trasmettere richieste e documenti?
Quali sono le PA per le quali non può essere accettato tale mezzo?
Tale riforma è valida anche nei confronti dei cittadini/imprese?
Grazie
Lucia
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Il Decreto ha modificato il CAD.
Ne consegue il DIVIETO per tutte le PA (enti locali compresi) di usare lo strumento in assoluto, sia nei rapporti fra propri uffici, che con altri enti che nei confronti dei privati.
Quindi una PA dovrà anche dismettere linee ed apparecchi (altrimenti rischia un danno erariale)
Quindi, di fatto, a breve il fax sarà escluso anche per i PRIVATI nei rapporti con la PA in quanto quando le linee saranno dismesse o gli apparecchi scollegati DI FATTO non si potrà usare più il fax per trasmettere documenti (spero ciò avvenga presto!!!!!!!!!!!)
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Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
(lettera così modificata dall'art. 14, comma 1-bis, decreto-legge n. 69 del 2013)
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Perdoni, non trovo un riferimento normativo al divieto di utilizzo del fax, nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, anche in considerazione del fatto che l’articolo 43 comma 6 Dpr 445/2000 è ancora in vigore.
Quindi e per fare un esempio, a mio parere un titolare di farmacia che comunica all’Asl la sostituzione temporanea ex art. 14, comma 2 del DPR 21 agosto 1971 n. 1275 ben potrebbe ancora procedere via fax, al più nei limiti del DPCM 22 luglio 2011, che tuttavia riguarda prevalentemente i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni per lo scambio di informazioni e documenti anche a fini statistici (ai sensi dell'art. 2 comma 4 deve essere pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica).
A Suo parere, dov’è l’errore?
Perdoni, non trovo un riferimento normativo al divieto di utilizzo del fax, nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, anche in considerazione del fatto che l’articolo 43 comma 6 Dpr 445/2000 è ancora in vigore.
Quindi e per fare un esempio, a mio parere un titolare di farmacia che comunica all’Asl la sostituzione temporanea ex art. 14, comma 2 del DPR 21 agosto 1971 n. 1275 ben potrebbe ancora procedere via fax, al più nei limiti del DPCM 22 luglio 2011, che tuttavia riguarda prevalentemente i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni per lo scambio di informazioni e documenti anche a fini statistici (ai sensi dell'art. 2 comma 4 deve essere pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica).
A Suo parere, dov’è l’errore?
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Chiariamo:
1) il divieto di uso del fax per le procedure SUAP è contenuto nel DPR 160/2010 che ammette solo la modalità telematica. Quindi il farmacista NON PUO' presentare alcuna pratica se non con modalità telematica quantomeno dal 2010
2) il divieto ASSOLUTO di uso del fax per la PA è nell'art. 47 del CAD come modificato dal decreto del fare (È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13595.msg25275#msg25275
3) fuori campo SUAP IN LINEA TEORICA il privato potrebbe ancora utilizzqare il fax per l'invio di pratiche alla PA. Ma se una PA è coerente disattiverà tutti i fax anche in entrata.
Perdoni, ho ancora qualche dubbio. Se la PA, “coerentemente” 8), disattiva i fax in entrata e non me lo ha comunicato (a me privato; comunicato... nei limiti del DPCM di cui sopra), temo contravvenga all’articolo 43 comma 6 Dpr 445/2000, ad oggi vigente.
Per il resto, concordo. Nel mio esempio parlavo di trasmissione inviata all’ASL.
Perdoni, ho ancora qualche dubbio. Se la PA, “coerentemente” 8), disattiva i fax in entrata e non me lo ha comunicato (a me privato; comunicato... nei limiti del DPCM di cui sopra), temo contravvenga all’articolo 43 comma 6 Dpr 445/2000, ad oggi vigente.
Per il resto, concordo. Nel mio esempio parlavo di trasmissione inviata all’ASL.
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ASSOLUTAMENTE NO.
Nessuna norma mi dà diritto a presentare le istanze per FAX.
La norma mi dice che se io uso il fax questo è valido ma la PA non è tenuta (come invece lo è per la PEC) a dotarsi di apparecchi fax.
ANZI .... secondo me dal 1 luglio 2013 le PA dovrebbero disattivare tutti i fax in arrivo:
1) per evitare di ricevere atti nulli se provenienti da altre PA
2) perchè ormai considerata gestione antieconomica delle pratiche
Il FAX era un ottimo strumento 30 anni fa!!!!! Da una decina di anni è un pessimo strumento.
In un Comune un fax utilizzato regolarmente ha costi rilevantissimi se solo pensi che:
a) deve essere connesso alla rete elettrica 24h24 per 365 giorni (costo medio di 40/50 euro all'anno)
b) ha necessità di manutenzione (costo medio di 30 euro/anno
c) consuma inchiostro speciale (costo medio 30 euro/anno)
d) consuma carta (spesso standard, a volte speciale): costo medio 30 euro/anno
e) fa spendere di costi telefonici (costo medio 60 euro/anno)
Per non parlare del:
- rischio cattiva ricezione
- qualità pessima dell'immagine
- impossibilità di ricezione contemporanea e di uso in entrata e uscita contemporanea
- difficoltà nell'invio multiplo (se non programmandolo)
- inutilizzabilità in assenza di corrente o linea telefonica
- necessità di un punto fisico di connessione (una pec la leggo ovunque!)
- ecc...
Ebbene: una casella PEC non ha nessuno di questi costi e problemi!!!!!!!!!!!!!!!!
Perdoni l’insistenza, qualcosa continua a non essere chiaro, pur io condividendo le osservazioni sulla antieconomicità del fax.
Il VIGENTE articolo 38 del DPR 445/2000, al comma 1, recita: “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.”.
Secondo il VIGENTE articolo 43 comma 6 DPR 445/2000, “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”.
Il sito del Governo (http://www.lineaamica.gov.it/risposte/presentazione-istanze-e-dichiarazioni-alla-pubblica-amministrazione-modalita-invio-e) dice, riprendendo in toto il DPR 445/2000, che “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.”.
Da quanto sopra, la conclusione che si può trarre è che dal 21/08/2013 l’uso del fax è vietato nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, ammesso per invio documenti dal privato alla pubblica amministrazione.
In caso contrario, si assisterebbe all’abrogazione – non per via legislativa – di norme ad oggi vigenti. Ad esempio, a mente dell’articolo 77 comma 7 Dlgs 163/2006, “alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, [b]a scelta dell'operatore economico[/b], per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax… omissis”.
Abroghiamo tal quale? Qual è la norma che vieta agli interessati di inviare le comunicazioni via fax?
Infine e ad abundantiam, mi permetto di segnalare un interessante approfondimento (http://saperi.forumpa.it/story/73702/hanno-ammazzato-il-fax-il-fax-e-vivo?utm_source=FORUMPANET&utm_medium=2013-09-20), da me del tutto condiviso, a firma di Andrea Lisi, legale in Lecce.
Perdoni l’insistenza, qualcosa continua a non essere chiaro, pur io condividendo le osservazioni sulla antieconomicità del fax.
Il VIGENTE articolo 38 del DPR 445/2000, al comma 1, recita: “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.”.
Secondo il VIGENTE articolo 43 comma 6 DPR 445/2000, “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”.
Il sito del Governo (http://www.lineaamica.gov.it/risposte/presentazione-istanze-e-dichiarazioni-alla-pubblica-amministrazione-modalita-invio-e) dice, riprendendo in toto il DPR 445/2000, che “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.”.
Da quanto sopra, la conclusione che si può trarre è che dal 21/08/2013 l’uso del fax è vietato nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, ammesso per invio documenti dal privato alla pubblica amministrazione.
In caso contrario, si assisterebbe all’abrogazione – non per via legislativa – di norme ad oggi vigenti. Ad esempio, a mente dell’articolo 77 comma 7 Dlgs 163/2006, “alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, [b]a scelta dell'operatore economico[/b], per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax… omissis”.
Abroghiamo tal quale? Qual è la norma che vieta agli interessati di inviare le comunicazioni via fax?
Infine e ad abundantiam, mi permetto di segnalare un interessante approfondimento (http://saperi.forumpa.it/story/73702/hanno-ammazzato-il-fax-il-fax-e-vivo?utm_source=FORUMPANET&utm_medium=2013-09-20), da me del tutto condiviso, a firma di Andrea Lisi, legale in Lecce.
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SOTTOSCRIVO AL 100% quanto hai scritto.
Nessuna disposizione vieta all'interessato di presentare le istanze per FAX. Ciò che sottolineavo e continuo a ribadire è invece che il fax NON COSTITUISCE uno strumento obbligatorio per la PA. Nessuna PA è tenuta ad avere un dispositivo idoneo a ricevere messaggi tramite fax. Se lo ha allora è tenuta a ricevere quelli provenienti dal privato ... ma se non lo ha allora il privato dovrà scegliere altro strumento di trasmissione.
In questo senso ritengo che sia preferibile la soppressione volontaria dei fax per le motivazioni di antieconomicità (norme altrettanto valide quanto quelle da te citate).
In alternativa suggerirei di mantenere 1 solo fax per PA (magari webfax) .....
[color=red][size=24pt]APPROFONDIMENTI[/size][/color]
Con le modifiche al Decreto Fare finisce l’era del fax nelle comunicazioni tra PA
http://saperi.forumpa.it/story/73661/con-le-modifiche-al-decreto-fare-finisce-l-era-del-fax-nelle-comunicazioni-tra-pa
L’art.14 del così detto “decreto del fare” D.L. 21/6/2013 n.69, convertito con la legge 9/8/2013 n.98, ha modificato due norme eliminando di fatto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di continuare ad utilizzare il fax per le comunicazioni. Si risparmieranno così quintali di carta ( nella quantità stimata di circa 11 mila tonnellate all’anno) e di toner, con evidenti risparmi di spesa per gli Enti.
http://www.siapol.it/sezione.php?d=3196
Verifiche PA
http://www.na.camcom.it/wps/wcm/connect/registro_imprese/sito/home/uffici/ufficio+informazioni+e+certificazione+r.i./05verifiche+pa
L'articolo 14 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. E' fatto assoluto divieto di usare il fax.
http://www.dplmodena.it/21-08-13DFare69Fax.html