Mi servirebbe un commento a questa domanda:
la legge 59/2010 ed i suoi articoli da un punto di vista giuridico vengono prima di quelli della legge regionale, e questa ultima puo prevedere qualcosa in piu della legge 59/2010 ho si deve uniformare?.
Ad esempio: nella legge di recepimento per i pubblici esercizi viene presa in considerazione solo l’apertura e il trasferimento, e non l’ampliamento, mentre la legge regionale lombarda prevede che non si possa ampliare la superficie senza la dovuta comunicazione al comune, è possibile quindi sanzionare o la 59/2010 è superiore alla legge regionale ?
Mi servirebbe un commento a questa domanda:
la legge 59/2010 ed i suoi articoli da un punto di vista giuridico vengono prima di quelli della legge regionale, e questa ultima puo prevedere qualcosa in piu della legge 59/2010 ho si deve uniformare?.
Ad esempio: nella legge di recepimento per i pubblici esercizi viene presa in considerazione solo l’apertura e il trasferimento, e non l’ampliamento, mentre la legge regionale lombarda prevede che non si possa ampliare la superficie senza la dovuta comunicazione al comune, è possibile quindi sanzionare o la 59/2010 è superiore alla legge regionale ?
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Il tuo commento apre un MONDO che è difficile approfondire in questo forum.
Mi limito ad alcuni spunti:
1) Il DLgs 59/2010 "prevale" sulla disciplina regionale relativamente alla disciplina della "liberalizzazione" dei settori trattati
2) Il Dlgs 59/2010 non si sostituisce alla disciplina regionale quanto alla regolamentazione del settore commerciale
ERGO:
L'ampliamento di un esercizio di somministrazione può essere disciplinato dalla legge regionale che non può ostacolarlo nè vietarlo, ma può senz'altro assoggettarlo ad un regime di SCIA.
benissimo, un aultimo chiarimento la dgr n°VIII/6495 del 23.01.2008, riferita alla superficie delle attività di somministrazione è ancora applicabile o è stata sostituita
grazie
Se si intende l'art. 8 "Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi" direi proprio di sì. Formalmente non mi risulta abrogata, ma certo non può essere applicata nelle parti in cui è in palese contrasto con le sopravvenute norme nazionali (es. orari).
[i]8.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.
I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
8.2 In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:
a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
b) i camerini;
c) il guardaroba;
d) gli spogliatoi per il personale;
e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
f) il locale dispensa;
g) il locale preparazione alimenti;
h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
i) locali filtranti e separanti in genere.
Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.
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