Buongiorno.
Una nostra utente ci chiede se sia possibile esercitare l'attività di estetista presso il proprio domicilio, avendo letto nel regolamento per le attività di acconciatore ed estetista del comune di Prato l'art. 1, comma 6 che prevede questa possibilità nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Si precisa che il comune della provincia di Prato dove intenderebbe avviare l'attività non ha un regolamento in materia. In subordine chiede se sia possibile esercitare l'attività presso il domicilio del cliente, cosa, a nostro parere fattibile, presentando una SCIA.
Grazie
Francesca
Buongiorno.
Una nostra utente ci chiede se sia possibile esercitare l'attività di estetista presso il proprio domicilio, avendo letto nel regolamento per le attività di acconciatore ed estetista del comune di Prato l'art. 1, comma 6 che prevede questa possibilità nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Si precisa che il comune della provincia di Prato dove intenderebbe avviare l'attività non ha un regolamento in materia. In subordine chiede se sia possibile esercitare l'attività presso il domicilio del cliente, cosa, a nostro parere fattibile, presentando una SCIA.
Grazie
Francesca
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Entrambe le soluzioni sono possibili, anche in assenza di una previsione nel regolamento comunale.
La recente Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
ha introdotto questa disposizione:
“ 7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5. ”.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-07-17;38&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Quindi:
1) il regolamento comunale può stabilire requisiti specifici per l'esercizio presso il domicilio dell'esercente mentre spetta al REGOLAMENTO REGIONALE definire i requisiti e le prestazioni che si possono svolgere al domicilio del cliente. In attesa del regolamento regionale tutte le prestazioni sono possibili senza requisiti particolari.
Buongiorno.
Una nostra utente ci chiede se sia possibile esercitare l'attività di estetista presso il proprio domicilio, avendo letto nel regolamento per le attività di acconciatore ed estetista del comune di Prato l'art. 1, comma 6 che prevede questa possibilità nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Si precisa che il comune della provincia di Prato dove intenderebbe avviare l'attività non ha un regolamento in materia. In subordine chiede se sia possibile esercitare l'attività presso il domicilio del cliente, cosa, a nostro parere fattibile, presentando una SCIA.
Grazie
Francesca
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Salve,
mi trovo nella Regione Lazio e sono più o meno nella stessa situazione di Francesca.
Premesso che:
- la legge 1/90 all'art.4, comma 5 stabilisce che: "L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente... in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5";
- la legge regionale 33/2001 all'art.5, comma 2, rimanda ai regolamenti comunali che devono prevedere, tra l'altro, "b) le caratteristiche, la destinazione d'uso e le superfici minime dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;";
la mia domanda è: in assenza di regolamentazione comunale è possibile esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente, inteso come domicilio la propria abitazione con destinazione residenziale?
Grazie
Mauro
la mia domanda è: in assenza di regolamentazione comunale è possibile esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente, inteso come domicilio la propria abitazione con destinazione residenziale?
[color=red][size=14pt]Sì, è possibile ovviamente a condizione che non si eseguano opere funzionali al cambio di destinazione d'uso e non si svolga l'attività con continuità tale da configurare l'apertura di un esercizio.
L'attività ben può svolgersi ma deve essere occasionale.
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Grazie della risposta.
Preciso però che la normativa vigente non fissa limiti di durata all'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente.
Mauro
Grazie della risposta.
Preciso però che la normativa vigente non fissa limiti di durata all'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente.
Mauro
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Il problema non è nella disciplina amministrativa ... ma edilizia.
L'uso di un immobile a destinazione residenziale in modo non occasionale potrebbe comportare un mutamento di destinazione d'uso senza opere. In questo senso segnalavamo la necessità di un uso occasionale.
Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)
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[b]SEDE[/b]: CESCOT - via Stoppiani, 6/8 - Arezzo - Piano terra
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30
[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52338.0