Ciao Simone, ripropongo il quesito del 7 scorso; forse è sfuggito.
Il DECRETO 15 marzo 2007, n. 55, definsce i trenini turistici come complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.
I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214.
L’ Art. 10 di detto decreto stabilisce altresì che detti trenini sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti e possono circolare esclusivamente su PERCORSI PRESTABILITI ED APPROVATI DAL COMPETENTE ENTE TERRITORIALE, SENTITO L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.
La velocità massima di costruzione è 25 Km/h come da All. 1
Noi abbiamo autorizzato un trenino stabilendo un percorso comprendente anche tratti di strade provinciale (per spostarsi dalla Marina alle frazione e capoluogo) per le quali abbiamo chiesto e ottenuto il relativo nulla osta da parte della Provincia.
Giorni fa però detto trenino è stato fermato dalla polstrada la quale ha informato il conducente che la prossima volta lo avrebbe sanzionato per intralcio al traffico (velocità massima raggiungibile 25 Km/h).
Come si cinciliano queste due cose? Il conducente credeva di essere in regola (ma anche noi d’ufficio) avendo osservato tutte le prescrizioni del decreto sopra citato. E invece…………..- Ciò significa che non può più uscire dal territorio comunale per evitare di essere sanzionato?
Grazie.
Ciao Simone, ripropongo il quesito del 7 scorso; forse è sfuggito.
Il DECRETO 15 marzo 2007, n. 55, definsce i trenini turistici come complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.
I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214.
L’ Art. 10 di detto decreto stabilisce altresì che detti trenini sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti e possono circolare esclusivamente su PERCORSI PRESTABILITI ED APPROVATI DAL COMPETENTE ENTE TERRITORIALE, SENTITO L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.
La velocità massima di costruzione è 25 Km/h come da All. 1
Noi abbiamo autorizzato un trenino stabilendo un percorso comprendente anche tratti di strade provinciale (per spostarsi dalla Marina alle frazione e capoluogo) per le quali abbiamo chiesto e ottenuto il relativo nulla osta da parte della Provincia.
Giorni fa però detto trenino è stato fermato dalla polstrada la quale ha informato il conducente che la prossima volta lo avrebbe sanzionato per intralcio al traffico (velocità massima raggiungibile 25 Km/h).
Come si cinciliano queste due cose? Il conducente credeva di essere in regola (ma anche noi d’ufficio) avendo osservato tutte le prescrizioni del decreto sopra citato. E invece…………..- Ciò significa che non può più uscire dal territorio comunale per evitare di essere sanzionato?
Grazie.
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La risposta è qui:
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