Buongiorno, mi è stato fatto il seguente quesito, potete aiutarmi a fornire una risposta lineare alla richiesta???
grazie
- Vorrei un'agenzia di viaggi online nella provincia di Pistoia. Dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale per Direttore Tecnico di agenzia di viaggi (figura necessaria per l'apertura di un'agenzia di viaggi in Italia), mi sono rivolta ad un commercialista per avviare le pratiche di apertura, con vendita solo ed esclusivamente online di pacchetti e servizi turistici da me prodotti e organizzati.
-La mia intenzione è quindi quella di aprire un'agenzia di organizzazione e produzione di viaggi (tour operator), con vendita sia ad agenzie di viaggio intermediarie, che a clienti privati.
-Nel momento in cui il mio commercialista si è rivolto alla Provincia di Pistoia per la richiesta della modulistica necessaria, sono però sorti subito del problemi. Nel modello 1.1 per la Dichiarazione d'inizio attività sono indicate 3 "attività tipiche" di agenzia di viaggi fra cui dover scegliere:
- lett. a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, così come da autodichiarazione allegata (Allegato E)
- lett. b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lett. a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico
- lett. c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alle lettere a) e b) e di singoli servizi con vendita al pubblico
- la mia intenzione è quella di svolgere il tour operating, ovvero organizzazione e produzione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, per cui la mia scelta è fra l'attività di cui alla lett. A e quella indicata nella lett. B. La provincia di Pistoia mi mette però in questa difficile situazione:
- Scegliendo la lett. B, con la possibilità di vendita diretta al pubblico, la provincia di Pistoia mi obbliga ad avere una sede (ufficio, laboratorio, ...) di categoria C1 o A 10. Le mando il link di rimango sul sito della provincia in cui si fa riferimento a queste categorie, che la legge regionale 42/2000 non prevede.
- Scegliendo invece l'attività tipica lett. A, senza vendita diretta al pubblico, la normativa rimanda all' allegato E, che vi invio, in cui si dichiara "che nei suddetti locali, non aperti al pubblico, viene svolta solo attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi senza vendita diretta al pubblico (Tour Operator)". Nello stesso allegato E, si dichiara inoltre che "l’insegna posta all’esterno dei locali, conformemente a quanto previsto dall’art. 85, comma 2 della L.R.T. n. 42/2000 e s.m., contiene l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni".
Il mio problema nasce proprio dal discorso relativo alla vendita diretta al pubblico:
-se scelgo di farla, scegliendo quindi di vendere anche ai privati, la provincia mi obbliga ad avere un ufficio di categoria C1 o A10, nonostante la mia agenzia sia online;
-se decido di non fare vendita diretta al pubblico, ma solo alle agenzie di viaggio, devo presentare l'allegato E. Leggendo il testo dell'allegato E, però, si evince che è ambiguo: io andrei infatti a dichiarare che "nei suddetti locali", cioè in quelli in cui scelgo come sede operativa (es. casa mia), non faccio vendita diretta al pubblico: ma io vendita diretta non la faccio in ogni caso, perché vendo online, e quindi non ricevo persone in un ufficio cui vendo direttamente. E per quanto concerne le insegne, che insegne dovrei avere, se vendo online?
Ho chiesto al mio commericlista la possibilità di scegliere la lett. A, per ovviare al problema della sede obbligata C1 o A10, per poi vendere comunque ai privati, perchè, ripeto, la mia vendita non sarebbe diretta, ma sarebbe online. Il mio commercialista mi ha detto che la provincia poi non farebbe controlli sui clienti effettivi a cui vado a vendere, salvo il caso in cui riceva una "soffiata" da parte di qualcuno, che la informi che io vendo ai privati: a quel punto probabilmente, dice il commercialista, la provincia potrebbe chiedere un controllo delle mie fatture.
E' una situazione dalla quale non so come uscire: se io faccio vendita solo ed esclusivamente online, emettendo regolari fatture elettroniche, non capisco perché la provincia di Pistoia mi debba obbligare a pagare l'affitto di un ufficio che non userò e in cui, soprattutto, non riceverò clienti per la vendita.
So che esistono delle normative specifiche per il commercio online, equiparato al commercio per corrispondenza, che riguardano sia la vendita di beni che di servizi (sarebbe il mio caso, perché i viaggi sono servizi) e che non vincolano ad avere come sede un ufficio o un laboratorio con caratteristiche specifiche per ricevere clienti, proprio perché la vendita online non prevede incontro diretto, "fisico", fra venditori e compratori di servizi. Vorrei sapere se posso usufruire di tale normativa specifica per il commercio online, riuscendo così a risolvere il problema di avere un ufficio fisico, come m'imporrebbe invece la normativa della provincia di Pistoia.
Sinceramente non vedo problemi.
A mio avviso si presenta scia con allegato E indicando entrambe le tipologie di attività senza dover avere un ufficio fisico (tantomeno con particolare destinazione d'uso).
Anche l'insegna NON è necessaria tanto che la legge regionale parla di "Eventuali insegne".
Si veda anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13374.0
Suggerisco di allegare o indicare nelle note una descrizione dell'attività concretamente esercitata. Purtroppo la modulistica è STANDARD e può trarre in inganno ma essa non è vincolante. Ciò che conta è la normativa.
Buongiorno!
Vi avevo già contattati tramite il SUAP di Pistoia, che si è rivolto alla vostra consulenza per cercare di aiutarmi a risolvere la problematica insorta con la provincia di Pistoia riguardo all'apertura di un'agenzia di viaggi online nella provincia. La vs gentile risposta non ha risolto quello che considero il nodo cruciale del problema: quello relativo alla vendita diretta al cliente finale, al cliente privato. Per questo motivo ho deciso di provare a contattarvi io direttamente, senza l'intermedizione del SUAP di Pistoia, per cercare di spiegarvi con maggiore chiarezza il mio problema.
Innanzitutto, il mio progetto è quello di aprire un tour operator online d'Incoming in Toscana, avente le seguenti caratteristiche: programmazione e
organizzazione di tour di gruppo e di soggiorni per clientela individuale in Toscana (tour operator), con vendita sia ad agenzie di viaggio
intermediarie, sia a clienti privati finali. Nella presentazione del modulo di dichiarazione d'inizio attività, la provincia di Pistoia mi obbliga, nel caso in cui dichiari l'attività di tour operator CON VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO, ad avere un ufficio, una sede operativa con caratteristiche C1 o A11. Altrimenti,
se non voglio avere l'obbligo di una sede C1 o A11, devo dichiarare di aprire la mia attività SENZA VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO, vendendo quindi
i miei servizi solo ad AGENZIE DI VIAGGIO INTERMEDIARIE. Ho parlato con il sig. Bonanno, responsabile dell'ufficio Turismo della provincia di
Pistoia, e lui mi ha detto che se per non avere una sede fisica io dichiaro di vendere solo alle agenzie, e poi in realtà vendo anche ai clienti privati, posso incorrere in sanzioni di carattere penale, perché è come se avessi dichiarato il falso. Praticamente, per la provincia di Pistoia, se tu vuoi vendere direttamente al cliente finale, privato, anche se vendi online, devi avere per forza un ufficio, una sede C1 o A11.
Io, ovviamente, non vorrei privarmi della possibilità di vendere i miei servizi anche a clientela privata, rilasciando ovviamente fatture o
ricevute elettroniche. Non voglio però nemmeno essere costretta dalla provincia di Pistoia ad avere una sede fisica, quando so bene che questa non è obbligatoria nel commercio di beni e servizi online. Il commercio online, equiparato alla compravendita per corrispondenza, non presuppone un contatto diretto, materiale, fra venditore e compratore, e quindi non è necessaria una sede operativa avente caratteristiche d'ufficio, proprio perché venditore e acquirente non s'incontrano. Il mio quesito è: [b]come posso mediare le restrizioni che mi pone la Provincia di Pistoia con la normativa relativa al commercio online, dando alla mia agenzia online la possibilità di vendere non solo alle agenzie di viaggio intermediatrici, ma anche ai clienti privati, senza per forza dover avere una sede con caratteristiche C1 o A11[/b]?
Avrei necessità di una vs consulenza in merito. Nel caso in cui la questione risulti di complessa risoluzione, sono anche disponibile ad un incontro con un vs consulente e a ricevere un vs preventivo per una consulenza mirata che mi aiuti a risolvere il problema. Ho smosso mari e monti, ma nessuno (commercialista compreso) è stato in grado di aiutarmi.
Nell'attesa di un vs gentile riscontro in merito, Vi porgo i miei più
cordiali saluti
In una cosa il referente del servizio provinciale ha sicuramente ragione: evita di dichiarare il falso dato che si applicano davvero sanzioni penali per falsa dichiarazione (vedi dpr 445/2000 in merito alla documentazione amministrativa). Devi dichiarare ciò che fai.
Premesso che per fare vendite tramite internet al fruitore finale hai bisogno di una sede legale (anche l’abitazione), prova ad avvalerti, per andare incontro comunque alla richiesta provinciale, dell’art. 59, comma 2 della legge regionale n. 1/2005 (sempre che tutto questo faccia al caso tuo):
[i]Art. 59 - Mutamenti della destinazione d'uso
1. Ai sensi dell' articolo 58 , comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, [b]si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati[/b], anche con più interventi successivi. [/i]
In pratica puoi derogare, con le condizioni quantitative indicate, alle disposizioni urbanistiche. La tua superficie, limitatamente al 35% (comunque fermandoti a 30 mq) è come se fosse c1-c11 anche se non lo è. Quindi puoi dichiarare che rispetti le prescrizioi urbanistiche che ti chiedono (citando l'art. 59 della LR 1/05).
Ci sarebbero poi da fare altre considerazioni circa le recenti norme che tendono a scongiurare proprio codeste situazioni.
In via di principio posso citare l’art. 1, comma 2 del decreto Monti Bis (DL 1/2012):
[i]Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua
dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio,
al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti
con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica.[/i]
Poi posso citare anche l’art. 3 del DL n. 138/2011 (manovra d’estate 2011)
[i]Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività
economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi
ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed
è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (ndr non da un regolamento regionale) nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque
comportano effetti sulla finanza pubblica.
[/i]
Buongiorno,
questa discussione fa al caso mio. Mi trovo a dover discutere del medesimo problema con la Provincia di Pisa. A seguito di contestazione presentata per mail in merito all'ipotesi di esercizio on line dell'attività di agenzia di viaggio con vendita diretta al pubblico (dunque senza un locale e senza una planimetria) ricevo la seguente risposta.
Addirittura mi sembra di capire che ci vietano di subaffittare o dare in comodato una stanza all'agenzia all'interno della nostra Associazione per operare nella nostra sede! Cioè interpretano l'attività principale come quella da esercitarsi nei locali e non dal soggetto giuridico che la esplica!
Chiedo un vostro parere
[i]Buongiorno
La legge Regionale in particolare e comunque la normativa nazionale, non hanno ancora messo a punto la normativa sull'apertura di agenzie on-line. Si è parlato solo della commercializzazione ma non della postazione fisica della agenzia.
Fino a nuove notizie in materie, le agenzie che intendono lavorare solo on-line devono comunque adempiere con tutti i requisiti minimi che la legge regionale impone e quindi locali della categoria 1 A10, D8, E1; attività principale di agenzia di viaggi e non all'interno della sede XXXXXXXAssociazione di categoriaXXXXXXXX, polizza con requisiti minimi stipulati dalla legge, insegna, ecc... tutto come se fosse una agenzia normale.
Visto che non farete solo tour operatore e che venderete anche pacchetti direttamente all'utente, l'agenzia deve assere aperta la pubblico.
Se non sbaglio, anche a Livorno, la XXXXXXAssociazione di categoriaXXXXXXXX ha fatto una rete d'imprese e aperto una agenzia di viaggi. Loro funzionano come una normale agenzia di viaggi.
Spero di essere stata chiara.[/i]
Buongiorno,
stessa situazione la mia anche in Provincia di Massa.
Volendo aprire agenzia solo on-line (non solo T.O Organizer ma con vendita all'utente finale tramite web) mi trovo bloccato nelle morse della normativa L.R. 42/00 (o della sua attuale interpretazione, visto che comunque fu scritta quando ancora l'e-commerce non era concepito e attuale)
Secondo la Provincia di Massa non è possibilew aprire Agenzia Viaggi on-line con scopo vendita pacchetto ad utente finale, senza locarsi in Ufficio commerciale aperto al Pubblico
Io mi chiedo se, nel caso delle Agenzie on-line, quanto stabilito dagli articoli 82 e 85 della L.R. 42/00, ovvero:
art.82
[i][u][i]1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie
di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attivita’
tipiche:
a) produzione e organizzazione [glow=red,2,300]di viaggi e soggiorni per singole
persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico[/glow]; [/i][/u][/i]
e dall'articolo 85
[i]ARTICOLO 85
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio che esercitano la vendita diretta al
pubblico devono possedere locali indipendenti ed escludenti altre
attivita’.
2. E’ [glow=red,2,300]fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la
vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al
pubblico.[/glow] Eventuali insegne devono comunque contenere
l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di
viaggi e soggiorni. [/i]
sia logica di una affermazione implicita che intende per "vendita diretta al pubblico" quella vendita che avviene in "locali aperti al pubblico"
(e che quindi tende ad escludere la vendita on-line che, non avvenendo in locali aperti al pubblico, risulterebbe a questo punto garantita a pieno dalla legge, potendo combinare le situazioni Art.82a) + Art.85comma2)
E' questa secondo voi una "interpretazione" di cui ci si può avvalere?
Grazie per l'attenzione
La vendita di servizi tramite internet è una vendita al pubblico. E’ così anche per il commercio. Le considerazioni sono altre.
L’e-commerce, in generale, è un’attività che non ha bisogno, necessariamente, di una sede amministrativa/operativa. E’ sufficiente una sede legale dato che, in teoria, l’operatore potrebbe esercitare l’attività mentre passeggia, mentre è su un treno, mentre è sul divano, mentre è al bar, ecc.
Nella pratica, se l’attività ha una certa struttura va da sé che l’esercente si stabilirà in un ufficio e avrà bisogno di un magazzino ma la situazione che ho descritto non è solo fantasia, rappresenta una possibilità che molte persone stanno già praticando. La vendita di oggetti o, a maggior ragione di servizi, tramite internet avviene in uno spazio virtuale e non fisico.
Detto questo, la legge 42/2000, semplicemente, NON disciplina la fattispecie dell’agenzia esclusivamente tramite Internet. Nel campo del commercio al dettaglio, ad esempio è stato fatto e nella SCIA di avvio attività non occorre indicare una sede operativa.
Se la legge non disciplina la fattispecie allora bisogna interpretare le disposizioni secondo i principi imprescindibili introdotti dalle varie norme del 2011/2012 aventi ad oggetto la liberalizzazione delle attività produttive e arrivare alla soluzione più favorevole al soggetto badando al rispetto dei soli limiti basati su rilevanti interessi pubblici
Per esempio (art. 3 del DL 138/2011):
1[i]. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica(73)
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.[/i]
Ed anche (DL 1/2012)
[i]Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche [u]sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo[/u] (sono dettagliate esplicitamente o non si pplicano), restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali [u]l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti[/u], i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica [/i]
Ci sarebbero da citare altri principi analoghi. Sommando tutto, l’interpretazione che l’amministrazione competente deve dare in situazioni del genere è quella più favorevole al soggetto e quindi, per l'esercizio tramite internet in via esclusiva, in assenda di disposizoni precise e dato che non c'è contatto con il pubblico, non occorre un locale aperto al pubblico. L'imposizione del locale, oltre che illogica non sarebbe legittima ai sensi della normativa citata
Grazie tante per le precisazioni articolate e solerti
Sulla base di queste, faccio due ulteriori domande:
- come comportarsi nel caso in cui i funzionari di Amministrazione Provinciale rifiutassero o ostacolassero la procedura di richiesta apertura di Agenzia Viaggi on-line completa di tutti i requisiti del caso ma senza l'indicazione della sede commerciale fisica C1 o A11?
- Ed inoltre, ammesso di convincere i funzionari e riuscire a completare la procedura, in caso di respinta effettiva della richiesta di apertura Agenzia Viaggi on-line senza locale aperto al pubblico, sarebbe ipotizzabile il ricorso al TAR?
Grazie per il tempo fin qui dedicato e per qualsiasi informazione aggiuntiva
saluti
Come prima cosa è bene tentare di motivare scrivendo una relazione che sviluppi tutte le ragioni giuridiche del caso. Questo per arrivare a un assenso preventivo prima di presentare la pratica.
L'altra strada è quella di andare avanti finché non giune fall'amministrazione un vero e proprio provvedimento negativo. Il provvedimento negativo può essere impungnato, tramite legale e nei termini di impugnazione, davanti al giudice amministrativo.