Parliamo di una società s.r.l. costituita di recente che risulta ancora inattiva, settore manufatturiero, su indicazione di un professionista ho indicato nello statuto, e conseguentemente al registo imprese, come sede legale un indirizzo generico corrispondente ad una zona artigianale comunale. In realtà al momento sono in possesso di una dichiarazione del comune di disponibilità all'assegnazione di un preciso lotto di terreno urbanizzato, ma ancora non abbiamo proceduto con l'assegnazione e pagamento del lotto su cui si dovrà costruire un capannone. Vorrei sapere se la situazione potrebbe presentare delle irregolarità anche in vista di una domanda che sto facendo per accedere ad un finanziamento nazionale. Grazie, un saluto.
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Parliamo di una società s.r.l. costituita di recente che risulta ancora inattiva, settore manufatturiero, su indicazione di un professionista ho indicato nello statuto, e conseguentemente al registo imprese, come sede legale un indirizzo generico corrispondente ad una zona artigianale comunale. In realtà al momento sono in possesso di una dichiarazione del comune di disponibilità all'assegnazione di un preciso lotto di terreno urbanizzato, ma ancora non abbiamo proceduto con l'assegnazione e pagamento del lotto su cui si dovrà costruire un capannone. Vorrei sapere se la situazione potrebbe presentare delle irregolarità anche in vista di una domanda che sto facendo per accedere ad un finanziamento nazionale. Grazie, un saluto.
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Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di residenza per le persone giuridiche. L'articolo 46 del Codice civile italiano infatti recita: Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima La sede legale non va tuttavia confusa con la sede operativa o con la sede amministrativa. In queste ultime si trovano gli uffici dell'impresa, nella quale vengono svolte le attività politiche e gestionali. Il concetto di "centro degli affari" infatti può essere ricondotto al mero luogo di notifica della corrispondenza legale e la sede legale può essere anche una casella postale. Nella pratica professionale molte società di capitale o cooperative indicano nell'atto costitutivo come sede legale lo studio di un professionista e in tale luogo vengono tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche le assemblee dei soci. La Corte di Cassazione ha in merito affermato: Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente
Con la riforma del diritto societario il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non è più considerata modificazione dell'atto costitutivo e può essere comunicata al Registro Imprese direttamente dagli amministratori senza effettuare un rogito notarile.
(Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Sede_legale)
Ciò premesso a mio avviso NON VI SONO irregolarità nell'individuazione della sede legale in un indirizzo a cui, attualmente, non corrisponde un immobile o un terreno in disponibilità.
TUTTAVIA per la partecipazione a finanziamenti potrebbe essere richiesta una sede legale con determinate caratteristiche. Dipende dalla disciplina speciale e dal bando (da leggere attentamente).
Buonasera,
cortesemente potrebbe darmi gli estremi della sentenza che cita?
Grazie
Mauro Girone
Buonasera,
cortesemente potrebbe darmi gli estremi della sentenza che cita?
Grazie
Mauro Girone
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Sul tema suggerisco questi approfondimenti:
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 24.11.2011 n° 24842
Cass. civ. Sez. V, 07-03-2012, n. 3516 (rv. 621931)
La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 31/03/2006)
Cass. civ. Sez. I, 20-03-2014, n. 6559 (rv. 630603)
In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali). (Rigetta, App. Milano, 12/05/2011)
Cass. civ. Sez. V, 23-10-2013, n. 24007
La sede dell'amministrazione, nella disciplina del Tuir applicabile ratione temporis, è quella da cui provengono gli impulsi volitivi inerenti all'attività di gestione dell'ente. Essa rappresenta, in altri termini, il momento essenziale nello svolgersi della vita della società, nel quale i rapporti a contenuto patrimoniale della stessa vengono voluti ed economicamente determinati. Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Tale sede viene a costituire, dunque, il luogo deputato o stabilmente utilizzato, per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività economica dell'ente.
T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 04-04-2013, n. 470
L'art. 145 c.p.c. prescrive che la notificazione alle persone giuridiche sia effettuata presso la loro sede, ma non richiede che si tratti della sede legale, ben potendo la notifica essere effettuata presso la sede effettiva dove si svolge la preminente attività dell'ente.
Grazie mille.
Buona serata,
Mauro