Premesso che dal 1 Gennaio 2012 NON è più necessario richiedere la licenza al Questore territorialmente competente per l’attività di internet point prevista in precedenza per chiunque intendeva aprire "un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche", la domanda che mi è stata posta, se è applicabile, anche per tale attività, l’art. 35 del Dlgs 59|2010, quale possibilità di esercitare l’attività di internet point congiuntamente ad un’attività commerciale, nello specifico in un esercizio di vicinato non alimentare.
riferimento id:14944
Premesso che dal 1 Gennaio 2012 NON è più necessario richiedere la licenza al Questore territorialmente competente per l’attività di internet point prevista in precedenza per chiunque intendeva aprire "un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche", la domanda che mi è stata posta, se è applicabile, anche per tale attività, l’art. 35 del Dlgs 59|2010, quale possibilità di esercitare l’attività di internet point congiuntamente ad un’attività commerciale, nello specifico in un esercizio di vicinato non alimentare.
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Certo, l'art. 35 trova sempre applicazione tranne i casi espressamente esclusi da detta norma o da una legislazione speciale.
Esistono divieti di attività congiunte per le attività di gioco lecito (slot) ma non per gli internet point.
Caro Simone, prima delle vacanze che auguro tu possa tranquillamente, sempre in merito all'art. 35, ti chiedo se un'attività di commercio a domicilio del consumatore ( in questo caso vendita sigarette elettroniche) può essere esercitata da altra ditta, in un bar e nello spazio pubblico assegnato al titolare di quest'ultimo esercizio?
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Caro Simone, prima delle vacanze che auguro tu possa tranquillamente, sempre in merito all'art. 35, ti chiedo se un'attività di commercio a domicilio del consumatore ( in questo caso vendita sigarette elettroniche) può essere esercitata da altra ditta, in un bar e nello spazio pubblico assegnato al titolare di quest'ultimo esercizio?
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La vendita al domicilio del consumatore è attività NON LOCALIZZATA nel senso che si svolge non presso l'esercente ma dove si trova il consumatore per motivi di residenza, svago, intrattenimento ecc....
L'attività in questione non è mai contestuale ad altra attività di soggetto diverso ....
Quindi il commerciante a domicilio ben può recarsi presso i BAR e promuovere i propri prodotti ai consumatori, magari fruendo di uno spazio messo a disposizione degli esercenti (o anche di un solo esercente).
Ovviamente se questo soggetto staziona nel bar a lungo e continuativamente dovrà aprirvi un esercizio di vicinato (cosa possibile!!).
COSA DIVERSA è l'uso dell'area pubblica data in concessione al bar per il servizio di somministrazione. Essa non può essere data in sub-concessione.
L'interessato pertanto non potrà utilizzarla per promuovere i propri prodotti se non occasionalmente.