Data: 2013-08-07 21:30:27

internet point e art. 35 DLgs 59

Premesso che dal 1 Gennaio 2012 NON è più necessario richiedere la licenza al Questore territorialmente competente per l’attività di internet point prevista in precedenza per  chiunque intendeva aprire "un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche", la domanda che mi è stata posta, se è applicabile, anche per tale attività, l’art. 35 del Dlgs 59|2010, quale possibilità di esercitare l’attività di internet point congiuntamente ad un’attività commerciale, nello specifico in un esercizio di vicinato non alimentare.

riferimento id:14944

Data: 2013-08-08 19:44:29

Re:internet point e art. 35 DLgs 59


Premesso che dal 1 Gennaio 2012 NON è più necessario richiedere la licenza al Questore territorialmente competente per l’attività di internet point prevista in precedenza per  chiunque intendeva aprire "un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche", la domanda che mi è stata posta, se è applicabile, anche per tale attività, l’art. 35 del Dlgs 59|2010, quale possibilità di esercitare l’attività di internet point congiuntamente ad un’attività commerciale, nello specifico in un esercizio di vicinato non alimentare.
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Certo, l'art. 35 trova sempre applicazione tranne i casi espressamente esclusi da detta norma o da una legislazione speciale.
Esistono divieti di attività congiunte per le attività di gioco lecito (slot) ma non per gli internet point.

riferimento id:14944

Data: 2013-08-09 11:04:50

Re:internet point e art. 35 DLgs 59

Caro Simone, prima delle vacanze che auguro tu possa  tranquillamente, sempre in merito all'art. 35, ti chiedo se  un'attività di commercio a domicilio del consumatore ( in questo caso vendita sigarette elettroniche) può essere esercitata da altra ditta, in un bar e nello spazio pubblico assegnato al titolare di quest'ultimo esercizio? 

riferimento id:14944

Data: 2013-08-09 12:34:34

Re:internet point e art. 35 DLgs 59


Caro Simone, prima delle vacanze che auguro tu possa  tranquillamente, sempre in merito all'art. 35, ti chiedo se  un'attività di commercio a domicilio del consumatore ( in questo caso vendita sigarette elettroniche) può essere esercitata da altra ditta, in un bar e nello spazio pubblico assegnato al titolare di quest'ultimo esercizio?
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La vendita al domicilio del consumatore è attività NON LOCALIZZATA nel senso che si svolge non presso l'esercente ma dove si trova il consumatore per motivi di residenza, svago, intrattenimento ecc....
L'attività in questione non è mai contestuale ad altra attività di soggetto diverso ....
Quindi il commerciante a domicilio ben può recarsi presso i BAR e promuovere i propri prodotti ai consumatori, magari fruendo di uno spazio messo a disposizione degli esercenti (o anche di un solo esercente).
Ovviamente se questo soggetto staziona nel bar a lungo e continuativamente dovrà aprirvi un esercizio di vicinato (cosa possibile!!).

COSA DIVERSA è l'uso dell'area pubblica data in concessione al bar per il servizio di somministrazione. Essa non può essere data in sub-concessione.
L'interessato pertanto non potrà utilizzarla per promuovere i propri prodotti se non occasionalmente.

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