Data: 2013-08-05 17:03:18

inadempienza del comune

salve a tutti, Vi espongo forse un caso fuori da ogni logica razionale, che alla fine mi sta portando al manicomio....
premesso che sono proprietario di una struttura con caratteristiche produttive e deposito attrezzi agricoli ubicato in un comune della regione campania. ubicato in zona agricola "e". da premettere che il comune è dotato di programma di fabbricazione e ed il piano casa della campania lrc 1/2011 all'art. 44 comma 4-bis cita esplicitamente che nei comuni dotati di p.d.f. nella zona agricola vengono applicati i limiti restrittivi dell'art. 9 del dpr 380/2001 (praticamente la zona agricola è considerata zona bianca). accincendomi ai sensi dell'art 6 lettara e-bis del dpr 380/2001 al cambio di destinazione d'uso, dal comune mi dicono che non è fattibile (anche se la nuova destinazione d'uso è consentita nelle norme di attuazioni del comune). protocollai tempo fà la richiesta di cambio destinazione d'uso, sono passati 7 mesi e nessuna risposta, a settembre vorrei chiedere il parere sostitutivo, qualcuno mi consiglia di presentare la scia, altri il permesso a costruire, i tecnici non sanno che strada prendere...ed io mi ritrovo con la struttura abbandonata da dicembre! e di leggi sulla liberalizzazione delle attività economiche manco a parlare! qualcuno può darmi lumi in merito? grazie

riferimento id:14923

Data: 2013-08-06 13:37:44

Re:inadempienza del comune


salve a tutti, Vi espongo forse un caso fuori da ogni logica razionale, che alla fine mi sta portando al manicomio....
premesso che sono proprietario di una struttura con caratteristiche produttive e deposito attrezzi agricoli ubicato in un comune della regione campania. ubicato in zona agricola "e". da premettere che il comune è dotato di programma di fabbricazione e ed il piano casa della campania lrc 1/2011 all'art. 44 comma 4-bis cita esplicitamente che nei comuni dotati di p.d.f. nella zona agricola vengono applicati i limiti restrittivi dell'art. 9 del dpr 380/2001 (praticamente la zona agricola è considerata zona bianca). accincendomi ai sensi dell'art 6 lettara e-bis del dpr 380/2001 al cambio di destinazione d'uso, dal comune mi dicono che non è fattibile (anche se la nuova destinazione d'uso è consentita nelle norme di attuazioni del comune). protocollai tempo fà la richiesta di cambio destinazione d'uso, sono passati 7 mesi e nessuna risposta, a settembre vorrei chiedere il parere sostitutivo, qualcuno mi consiglia di presentare la scia, altri il permesso a costruire, i tecnici non sanno che strada prendere...ed io mi ritrovo con la struttura abbandonata da dicembre! e di leggi sulla liberalizzazione delle attività economiche manco a parlare! qualcuno può darmi lumi in merito? grazie
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IL CASO APPARE SEMPLICE ED ALLO STESSO TEMPO COMPLESSO (ANDREBBE ANALIZZATO IL PIANO COMUNALE, O MEGLIO IL COMPLESSO DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE) E LA STORIA EDILIZIA DELL'IMMOBILE.
DALLE INFORMAZIONI FORNITE MI SEMBRA EVIDENTE L'APPLICABILITA' DELLA SCIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE.
QUINTI TI SUGGERISCO DI SENTIRE UN AVVOCATO PRIMA DI FARE ALTRI PASSI PERCHE' POTREBBE ESSERE CONTROPRODUCENTE ATTIVARE L'INTERVENTO SOSTITUTIVO QUANDO TI BASTA UNA SCIA E .... EVENTUALMENTE, ... UN RICORSO AL TAR SUL DINIEGO DELLA STESSA.
IL VANTAGGIO DELLA SCIA E' CHE IL COMUNE SE TACE TI DA' RAGIONE!

riferimento id:14923

Data: 2013-08-06 17:50:50

Re:inadempienza del comune

programma di fabbricazione approvato nel 1972, dalle norme di attuazione della zona agricola:
la zona agricola è destinata prevalentemente all'attività diretta e connessa con lagricoltura. per cui è consentito:
a) costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo; abitazioni, fabbricati rurali,ricoveri per animali e macchine agricole etc;
b) impianti produttivi di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
c) industrie nocive e laboratori;
d) eventuali costruzioni per industrie estrattive, cave, ed impianti per lo sfruttamento delle risorse in loco.
questo è quanto consentito dalle norme di attuazione del pdf vigente. la regione campania con propria legge lrc 1/2011 art.44 comma 4bis recita:
nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del puc, i limiti di edificabilità previsti dal dpr n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.
se ho interpretato bene, nella zona agricola sono decadute le previsioni del pdf e vengono attuate le direttive dell'art. 9 del dpr 380/2001 che prevede fuori dal perimetro urbano l'edificazione di impianti produttivi con superificie coperta max 1/10 della proprietà ed eventualmente ristrutturazione, risanamento conservativo ecc.
premetto che la concessione edilizia è stata rilasciata come struttura con caratteristiche produttive e deposito attrezzi agricoli. il cambio d'uso richiesto è depostito metalli non pericolosi (fanno parte delle industrie insalubri al capo c delle norme di attuazione).

riferimento id:14923
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