Data: 2011-06-15 08:55:18

Spettacolo in stabilimento balneare

ciao,
se un'attività di somministrazione all'interno di stabilimento balneare, fa anche musica e piccoli spettacoli, c'è necessità di seguire qualche procedimento particolare per denunciare il pubblico spettacolo?
grazie
a.

riferimento id:1492

Data: 2011-06-15 13:39:00

Re: Spettacolo in stabilimento balneare

In sintesi è possibile affermare che se viene effettuata musica o simile al solo al fine dell’attività di accompagnamento al normale esercizio della somministrazione allora non occorre fare niente eccetto le procedure per l’impatto acustico. In questo caso, infatti, non si configura un locale di pubblico spettacolo.
Se viene fatto pagare un biglietto o comunque viene imposta una consumazione obbligatoria allora, unitamente all’esercizio di somministrazione, si realizza anche un “locale di pubblico spettacolo” e come tale è sottoposto alle norme del TULPS e di prevenzione incendi (CPI per locali con capienza maggiore di 100 persone).


Sulla materia puoi trovare molte interpretazioni ed anche regolamentazioni comunali specifiche che dettano dei limiti precisi al fine di non rientrare nel campo di applicazione del TULPS.
Un esempio preso su Internet:
- l'afflusso delle persone nella superficie di somministrazione dell'esercizio e nella superficie aperta al pubblico non deve essere superiore a 100 unità;
- l'attività di spettacolo musicale non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, come la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo musicale, mediante la realizzazione di apposite sale;
- l'ingresso deve essere gratuito e non deve essere maggiorato il prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato nell'esercizio;
- l'attività di spettacolo non deve essere pubblicizzata;
- lo svolgimento delle audizioni musicali deve avvenire nel rispetto dei valori limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e con orari precisi (es. fino alle 24,00);
- lo spettacolo musicale deve mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non deve assurgere a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale l'esercente dovrà munirsi di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

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