Data: 2013-08-02 12:00:37

SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART 100 DEL TULPS

Ho ricevuto, in data odierna, dalla questura la seguente PEC:

(...soggetti in ndirizzo...)
Per quanto di competenza e per l’opportuna vigilanza, si comunica che è stata disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione dell’autorizzazione amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande per gg. 10 (dieci) a  decorrere dalla data di notifica avvenuta in data 28.07.2013, nei confronti  del pubblico esercizio in oggetto indicato.
(firmato...)

l'ho rigirata alla PM per l'opportuna vigilanza, ma quale altra competenza ho? non ho ricevuto il verbale ma solo questa nota...

grazie...e buon w.e. 8)

riferimento id:14910

Data: 2013-08-02 16:56:45

Re:SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART 100 DEL TULPS


Ho ricevuto, in data odierna, dalla questura la seguente PEC:

(...soggetti in ndirizzo...)
Per quanto di competenza e per l’opportuna vigilanza, si comunica che è stata disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione dell’autorizzazione amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande per gg. 10 (dieci) a  decorrere dalla data di notifica avvenuta in data 28.07.2013, nei confronti  del pubblico esercizio in oggetto indicato.
(firmato...)

l'ho rigirata alla PM per l'opportuna vigilanza, ma quale altra competenza ho? non ho ricevuto il verbale ma solo questa nota...

grazie...e buon w.e. 8)
[/quote]

Nessuna specifica competenza. La metti agli atti!!

riferimento id:14910

Data: 2016-07-21 07:31:46

Re:SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART 100 DEL TULPS

Legittima seconda sospensione art. 100 TULPS se congruamente motivata

[img]http://1432961776.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2015/02/gerenzano-bar-chiuso-ps-300x225.jpg[/img]

[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZ. I – sentenza 19 luglio 2016 n. 374[/b][/color]

Paiono, dunque, ragionevoli le conclusioni che il Questore ha tratto dai su indicati riscontri fattuali ovvero l’aver ritenuto (o meglio preso atto) che “nel corso degli ultimi mesi l’esercizio commerciale è diventato punto di riferimento per pregiudicati, persone oziose e persone dedite al consumo di sostanze alcooliche e/o stupefacenti e che (…) la precedente sospensione dell’autorizzazione non risulta ancora soddisfare la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa e indotta dal temporaneo periodo di chiusura dell’esercizio stesso”.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia sorretto da sufficiente e idonea motivazione con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e che non difettino assolutamente i presupposti di fatto per l’adozione dello stesso, anche sotto il profilo della durata della sospensione disposta.

La sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto, attuale e grave pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S.. e dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, pare, invero, di per sé rinvenibile nell’elevato numero di persone identificate all’interno dell’esercizio in questione risultate gravate da precedenti misure di allontanamento, destinatarie di avviso orale o sottoposte a provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato o comunque risultate positive al Sistema di Indagine per svariate tipologie di reato.

http://buff.ly/29OZAH2

riferimento id:14910
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