Avrei bisogno del riferimento normativo da cui si evince che i pubblici esercizi non devono più presentare la DIA/SCIA per giochi leciti.
ovvero, che l'autorizzazione di pubblico esercizio o in alternativa la dia, assolve anche alla ex dia per giochi leciti ed è quindi sufficiente per installare i videgiochi (quindi se non dico "fesserie" occorre rispettare il numero dei giochi installabili ed ottenere ed esporre la tabella giochi proibiti rilasciata dal Comune)!
grazie ancora! :'(
michele
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 86 comma 3
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
LEGGI BENE IL COMMA 3 LETT. C). LA LICENZA SERVE PER INSTALLARE GIOCHI NEGLI ESERCIZI DIVERSI DA QUELLI DELL'ART. 86 E 88 DEL TULPS.
QUINDI NE DERIVA CHE PER GLI ESERCIZI DELL'ART. 86 E 88 DEL TULPS NON SERVE ALCUNA LICENZA.
TALE DISPOSIZIONE E' STATA INTRODOTTA dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266