Divieto per le Pubbliche Amministrazione di acquistare immobili a titolo oneroso: il Comune può acquisire un'immobile a titolo gratuito, purché negli anni successivi al 2013, ove necessarie, siano rinvenibili in bilancio risorse per le spese di ristrutturazione
Alla luce dei divieti introdotti dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, il Comune di Cortemaggiore (PC) chiede alla Corte dei Conti di sapere se pur essendo l’acquisto della proprietà di un immobile a titolo gratuito, sia possibile per l'Amministrazione sostenere le spese di ristrutturazione del complesso per adeguare la struttura alle destinazioni già individuate e alle altre che si vorranno individuare”. Ai fini della soluzione del quesito la Corte dei Conti preliminarmente richiama la lettera dell’art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, che all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-quater: “Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto”. Da ciò consegue che, in via di principio, gli acquisti a titolo gratuito dal Comune non rientrano nell’ambito applicativo della norma citata e dunque non formano oggetto di divieto di acquisto per le amministrazioni pubbliche introdotto dalla norma (cfr., in senso analogo, Corte conti, Sez. reg. Puglia, n. 88PAR/2013 del 19 aprile 2013; Sez. reg. Marche, n.7 /2013/PAR del 12 febbraio 2013). Tuttavia relativamente alla ulteriore richiesta del Comune di Cortemaggiore circa la possibilità “di sostenere le spese di ristrutturazione del complesso per adeguare la struttura alle destinazioni già individuate e alle altre che si vorranno individuare”, la Corte dei Conti precisa che occorre considerare che la ratio della norma è quella di evitare, nel 2013, esborsi per nuovi immobili (acquistati, affittati o ristrutturati). Ne discende che l'acquisto a titolo gratuito è ammissibile soltanto se si riveli effettivamente e totalmente a titolo gratuito, cioè non comportante spese. Difatti, ammettere spese di adattamento potrebbe comportare una sostanziale elusione della ratio della legge, la quale ha inteso evitare, per il 2013 (e salvo reiterazione della disposizione anche per il 2014), che le amministrazioni si impegnino in esborsi per il settore immobiliare. Conclusivamente, il Comune potrà legittimamente acquisire l'immobile a titolo gratuito, purché questo titolo rimanga effettivamente gratuito per tutto il 2013 e sempre che sia ragionevole presumere che negli anni successivi siano rinvenibili in bilancio risorse per l'adattamento: altrimenti, l'acquisto "gratuito" potrebbe rivelarsi perfino oneroso, se non altro per fronteggiare le spese necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile.
Fonte: www.gazzettaamministrativa.it
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=13556851-f881-11e2-8ddc-5b005dcc639c