Incentivi alla progettazione: per la Corte dei Conti il riconoscimento dell’incentivo agli incaricati della redazione di un atto di progettazione o pianificazione può avvenire solo qualora questo abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica
a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti nota a parere reso dalla Corte dei Conti
La Corte dei Conti torna sulla questione del riconoscimento degli incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti) e con un parere depositato nella giornata di ieri risponde al quesito posto dal Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, il quale in particolare ha chiesto se, alla luce delle diverse interpretazioni, possa essere erogato l’incentivo “ai dipendenti facenti parte dell’ufficio di piano” costituito al fine di redigere il Regolamento urbanistico dell’ente, la cui attività di pianificazione è ritenuta strumentale alla progettazione di opere pubbliche. Nel merito, la Corte osserva che l’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, (…) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare(…)”. L’art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, (…) tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”. Già la Sezione si era pronunciata su un quesito analogo a quello proposto con deliberazione n.213/2011 e ancor più di recente con le deliberazioni n.389 del 27 novembre 2012 e n.459 del 12 dicembre 2012, ove ha chiarito che “un atto regolamentare non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato mentre l’art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92, c1, presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell’art.92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito ”, in sintonia, peraltro, con un parere di altra sezione della Corte dei conti (deliberazione Piemonte n.290 del 30 agosto 2012), che, in riferimento alla disciplina normativa di cui trattasi, afferma: “La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente”, dovendosi, pertanto, escludere dall’incentivo economico la redazione di atti di pianificazione urbanistica. Ad ulteriore sostegno del riconoscimento dell’incentivo agli incaricati della redazione di un atto di progettazione o pianificazione solo qualora questo abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, il Decreto del Ministero dell’Interno 22 aprile 2013, n.66, recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, detta disposizioni pregnanti anche ai fini della risoluzione del caso di specie, laddove prevede, all’art.2, commi 2 e 3, che gli incentivi di cui all’art.92, c.5, del Codice dei contratti “sono riconosciuti per le attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e)”.
Fonte: www.gazzettaamministrativa.it
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