A proposito della disposizione della L.R. 29/2013 che prevede per le imprese in esercizio la comunicazione del responsabile tecnico è pervenuta una nota della CNA nella quale, a seguito di parere degli uffici regionali, si precisa che la comunicazione è dovuta "solo per le imprese che non abbiano provveduto in precedenza, sollevando dall'obbligo di tale adempimento tutte le imprese che hanno a suo tempo comunicato il nominativo aggiornato del responsabile tecnico". Per le ditte che operano nel mio Comune non ho comunicazioni in tal senso perché o sono state autorizzate diversi anni fa o, anche se hanno iniziato l'attività più recentemente, non hanno nominato specificatamente il responsabile tecnico anche perché sulla modulistica regionale non è previsto. Mi chiedo inoltre nel caso di imprese individuali artigiane esercitate in sola sede, nel mio Comune 11 su 13, che senso ha l'obbligo di comunicare il responsabile tecnico? Si potrebbe in questo caso considerarlo come già acquisito dovendo per forza essere il titolare? La sanzione di cui all'art. 9, comma 3, si applica anche alle imprese già operanti? Qualcuno ha già eventualmente predisposto un modello di comunicazione? Grazie.
riferimento id:14854E’ chiaro che ogni azienda ha per ogni sede il suo responsabile tecnico. La legge n. 174/2005 dispone e disponeva che:
[i]Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.[/i]
La legge vuole fare il punto della situazione e fissare un tempo zero dal quale partire con la certezza dell’univocità del responsabile tecnico.
L’art. 10, comma 3 della LR 29/13 dispone:
[i]Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge già svolgono l’attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, come previsto dall’articolo 5.[/i]
Dato che la legge parla di semplice comunicazione, se io fossi un’impresa, non darei retta a comunicazioni di nessuna CNA (non hanno valore normativo) e in meno di un minuto, invierai una semplice PEC (dalla PEC aziendale depositata), senza allegati, dove indico che relativamente all’impresa X, per la sede locale Y, il responsabile tecnico è tizio.
Buongiorno Mario,
mi permetto di intervenire su questo argomento con ritardo (causa ferie..)
Sono piuttosto preoccupato per la quantità degli acconciatori che sono presenti sul nostro territorio, per il poco tempo a disposizione e per le interpretazioni diversificate dei vari SUAP.
L'indicazione di CNA viene da una risposta ufficiale, della regione a mezzo email, che riporto di seguito
[i][/i]Buonasera,
sentita anche la d.ssa Mangiavacchi, precisiamo che la norma intende imporre un termine entro cui le imprese, anche quelle che già svolgono l'attività, devono adoprarsi per fornire al SUAP tutte le informazioni aggiornate, ora previste dalla legge regionale, con particolare riferimento al responsabile tecnico.
Se detta comunicazione è già stata fatta in passato, e quindi è in possesso del SUAP con il nominativo aggiornato, non c'è alcuna necessità di ripetizione.
Cordiali saluti,
S. Baldi
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Simonetta Baldi
Dirigente Responsabile Settore Politiche orizzont.Sostegno alle Imprese
Regione Toscana - D.G.Competitività Sistema Reg. e Sviluppo Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica[i][/i]
Chiaramente stiamo chiedendo alla regione che "espliciti" la risposta con un atto avente caratteristiche interpretative ufficiali.
Chiaramente la risposta della regione sta a significare che non è necessario fissare un tempo zero dal quale partire con la certezza dell’univocità del responsabile tecnico In linea con la normativa di semplificazione nazionale, la norma coinvolge solamente le imprese che devono regolarizzare la propria posizione o quella del proprio responsabile tecnico.
Ecco perchè secondo noi. la comunicazione da parte di tutti gli acconciatori non è necessaria.
Con l'impostatazione di far fare comunque la comunicazione a tutti gli acconciatori, entro il 5 settembre (che alcunii SUAP stanno già richiedendo) è molto probabile che si determini un "certo" numero di "inadempienti".
Per questi soggetti "inadempienti", poichè la norma fa esplicito riferimento alle modalità dell'art 5, vi è il concreto rischio di vedersi contestata la sanzione prevista dall'art 9 comma 3 della LR 29/2013 (da 2.000 a 4.000 Euro) per un adempimento già effettuato!
Sinceramente spero almeno, che i comuni che richiedono la comunicazione a tutti, prima di avviare il procedimento sanzionatorio, si limitino a effettuare una richiesta di avvio del prodecimento con richiesta di regolarizzazione. evitando la sanzione.
Fabrizio Fallani
Servizio Intraprendere
CNA Firenze
Ciao Fabrizio, più intervieni e meglio è!
Con la risposta che avevo dato volevo consigliare la cosa più garantista dato che qualche amministrazione comunale potrebbe ravvedere, in una mancata comunicazione, proprio i motivi per la sanzione che hai citato (anche se ci sarebbe da discutere, perché un conto è la designazione, un conto è la mera comunicazione di cui all'art. 10 della legge regionale).
Dato che mandare una PEC non costa nulla, mi sembrava più saggio consigliare di evitare un rischio.
Detto questo, la tua affermazione è sacrosanta: inutile ripetere quanto già comunicato. E' un adempimento che non trova giustificazione giuridica sostanziale. E' un inutile aggravio che contrasta con le regole della buona amministrazione.
Spero la Regione faccia una nota ufficiale (e magari si impegni a fare leggi più chiare fin da subito). Da parte mia, naturalmente, mi impegnerò a promuovere la non applicazione di una eventuale volontà sanzionatoria.
Abbiamo la risposta ufficiale della Regione, che conferma che non vi è obbligo di comunicazione del resposnabile tecnico, per le imprese che già vi avevano provveduto in precedenza.
La nota è stata trasmessa ai SUAP.
A questo punto l'adempimento riguarda solamente casistiche eccezionali quali: responsabile tecnico uscito dall'impresa e non sostituito oppure imprese il cui responsabile tecnico non risulta in possesso dei requisiti della LR 29/2013 poichè in attesa di effettuare l'esame abilitante previsto al''art 10 2o comma della LR 29/2013.
;D
Buona sera,
volevo sottoporre il seguente quesito:
l'acconciatore artigiano che esercita in forma individuale, senza dipendenti, con unico negozio, in forza di una autorizzazione amministrativa rilasciata il 27 marzo 1985 ha l'obbligo di effettuare la comunicazione del responsabile tecnico? ed eventualmente vi fosse l'obbligo, esiste un fac simile dell'autocertificazione dato che sul sito del comune non c'è alcun modello?
grazie.
Cordialità.
A parere mio sì dato che all'epoca non c'era la figura del responsabile tecnico come si intende oggi.
Non importa il modello basta una PEC con l'indicazione del nominativo.
Qui, comunque, puoi trovare un modello:
http://www.suapvaldera.it/news.php?id=320