Chi percepisce un contributo di scopo entra in rapporto di servizio con l’Amministrazione
[Cassazione civile, Sezioni Unite, sent. n. 17660 del 19/07/13]
Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione - bensì alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa. Ne consegue che in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice del contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%13%1A%23%0D%E0%D2%8E%F8%9Fq%9C%13%11%FF%AE%93%7F%D7%99%24%A8%E4Z%EF%BD%F8%107%D5%1FP%84&srchp=76