Buongiorno,
Vorrei sapere se può esercitare attività commerciale di vendita, in partcolare di commercio su aree pubbliche, una persona che ha commesso i reati descritti nel casellario che Vi invio in allegato.
In attesa di una Vostra gentile risposta
Cordiali saluti
Buongiorno,
Vorrei sapere se può esercitare attività commerciale di vendita, in partcolare di commercio su aree pubbliche, una persona che ha commesso i reati descritti nel casellario che Vi invio in allegato.
In attesa di una Vostra gentile risposta
Cordiali saluti
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L'ultimo reato a mio avviso è OSTATIVO (quindi mancano i requisiti morali).
L'art. 71 del Dlgs 59/2010 dispone
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, [color=red]ovvero [/color]per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
TUTTO RUOTA INTORNO A QUELL'OVVERO CHE IN ITALIANO PUO' AVERE SIGNIFICATO CONGIUNTIVO (E) O DISGIUNTIVO (O)
NE HO TRATTATO IN ALTRE OCCASIONI:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4686.msg10228#msg10228
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3679.msg8438#msg8438
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3679.msg8395#msg8395
A MIO AVVISO HA CARATTERE DISGIUNTIVO E QUINDI QUALSIASI CONDANNA PER QUEI REATI DOPO L'OVVERO E' OSTATIVA.
Grazie per la celere risposta.
A questo punto, dunque, trattandosi di un'attività di commercio su aree pubbliche qual'è il corretto istituto giuridico nel quale inquadrare la sorte della SCIA presentata e della concessione/autorizzazione all'esercizio dell'Attività commerciale sul suolo pubblico. Si deve comunicare la "decadenza" della SCIA presentata e della concessione/autorizzazione oppure quest'ultima si deve considerare "revocata", "negata", "sospesa".
Vorrei sapere qual'è il giusto iter da seguire e soprattutto il corretto inquadramento degli istituti giuridici, dal momento che le comunicazioni da effettuare riguarderanno sia la SCIA che il suolo pubblico.
A tal proposito Vi chiedo se avete qualche modello di comunicazioni da poter utilizzare.
In attesa di una Vostra risposta
Cordiali saluti
Grazie per la celere risposta.
A questo punto, dunque, trattandosi di un'attività di commercio su aree pubbliche qual'è il corretto istituto giuridico nel quale inquadrare la sorte della SCIA presentata e della concessione/autorizzazione all'esercizio dell'Attività commerciale sul suolo pubblico. Si deve comunicare la "decadenza" della SCIA presentata e della concessione/autorizzazione oppure quest'ultima si deve considerare "revocata", "negata", "sospesa".
Vorrei sapere qual'è il giusto iter da seguire e soprattutto il corretto inquadramento degli istituti giuridici, dal momento che le comunicazioni da effettuare riguarderanno sia la SCIA che il suolo pubblico.
A tal proposito Vi chiedo se avete qualche modello di comunicazioni da poter utilizzare.
In attesa di una Vostra risposta
Cordiali saluti
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Il primo passaggio "informale" che ti suggerisco è una telefonata al tizio di questo tenore: "Senta, purtroppo dalla verifica del casellario emerge una irregolarità. Lei per qualche anno ancora non può risultare intestatario .... quindi se mi comunica urgentemente che RINUNCIA alla scia e ne presenta una nuova con altro amministratore (magari lei fa l'accomandante) si risolve il tutto ....."
Normalmente funziona e ti consente di non produrre atti ecc...
Infatti in questi casi è evidente l'errore scusabile derivante da una norma ambigua che ruota intorno a quell'OVVERO.
Se, ovviamente, l'interessato non accetta o decorsi 7 giorni non ha presentato niente i passaggi sono:
1) avvio del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza e inefficacia del titolo abilitativo (assegna 30 giorni per scritti difensivi)
2) trascorsi 30 (ma consiglio 45) giorni procedi alla decadenza/inefficacia
Buongiorno,
a questo punto vorrei gentilmente sapere qual'è la Procura della Repubblica competente presso la quale effettuare la segnalazione per le avvenute dichiarazioni false e mendaci: quella in cui ha residenza il soggetto che deve essere segnalato o quella competente rispetto all'ubicazione del nostro Comune?
Cordiali saluti
Buongiorno,
a questo punto vorrei gentilmente sapere qual'è la Procura della Repubblica competente presso la quale effettuare la segnalazione per le avvenute dichiarazioni false e mendaci: quella in cui ha residenza il soggetto che deve essere segnalato o quella competente rispetto all'ubicazione del nostro Comune?
Cordiali saluti
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Tu hai l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica competente relativamente alla circoscrizione dove si trova il tuo Ente, a prescindere dalla residenza dell'interessato e da eventuali diverse competenze territoriali riferite all'ipotesi di reato segnalato.
In questi casi da sempre SUGGERISCO di non procedere direttamente alla segnalazione ma di chiedere l'invio alla POLIZIA LOCALE in quanto:
1) è "abituata" a questo tipo di segnalazioni e più esperta sui contenuti e la forma della stessa
2) può aver conoscenza di altre informazioni relative ad ulteriori illeciti anche penali
3) può effettuare ulteriori accertamenti prima della segnalazione.
Ciao
Buongiorno,
in merito alla suddetta questione nella memoria la difesa viene tutta impostata sul fatto che il soggetto condannato non svolge l'attività commerciale e di vendita in quanto data in affitto (subingresso). Dunque, insiste sul fatto che l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 stabilisce che "Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione ...." i soggetti che abbiano riportato condanne penali e che dunque si tratta di "un requisito di carattere soggettivo che attiene all'effettivo esercente e non di un requisito oggettivo connesso alla titolarità dell'autorizzazione" e pertanto non riferibile al mero proprietario.
Ritiene sia corretta tale deduzione?
Cordiali saluti
Buongiorno,
in merito alla suddetta questione nella memoria la difesa viene tutta impostata sul fatto che il soggetto condannato non svolge l'attività commerciale e di vendita in quanto data in affitto (subingresso). Dunque, insiste sul fatto che l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 stabilisce che "Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione ...." i soggetti che abbiano riportato condanne penali e che dunque si tratta di "un requisito di carattere soggettivo che attiene all'effettivo esercente e non di un requisito oggettivo connesso alla titolarità dell'autorizzazione" e pertanto non riferibile al mero proprietario.
Ritiene sia corretta tale deduzione?
Cordiali saluti
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Ciao,
HA PERFETTAMENTE RAGIONE.
Il requisito soggettivo (morale e professionale) è richiesto al soggetto che esercita e non al proprietario dell'azienda data in locazione.
Quindi se A dà in affitto l'azienda a B sarà quest'ultimo a dover avere e mantenere i requisiti morali e professionali.
A li può perdere.
Anche se cessa l'affitto ed A affitta a C, non occorre alcun passaggio di reintestazione a A. Sarà C a presentare la scia e a dover dimostrare i requisiti.