Data: 2013-07-31 07:54:53

Dr. Jekyl e Mr Hyde

Buongiorno
secondo  voi è possibile che nello stesso locale vengano esercitate due attività in momenti diversi:
1) di giorno e fino ad una certa ora, attività di vendita di pizze  e gastronomia d'asporto;
2) la sera da una certa ora, attività di somministrazione in circolo privato.
:-\  :-\ :-\

Grazie

riferimento id:14809

Data: 2013-07-31 08:18:50

Re:Dr. Jekyl e Mr Hyde


Buongiorno
secondo  voi è possibile che nello stesso locale vengano esercitate due attività in momenti diversi:
1) di giorno e fino ad una certa ora, attività di vendita di pizze  e gastronomia d'asporto;
2) la sera da una certa ora, attività di somministrazione in circolo privato.
:-\  :-\ :-\

Grazie
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CERTO,
possibilissimo senza nessun ostacolo normativo (anzi, con il supporto dell'art. 35 del Dlgs 59/2010).

L'unico accorgimento riguarderà le misure sanitarie, nel senso che ogni impresa nel proprio piano HACCP dovrà descrivere le modalità per garantire l'igienicità dei locali per chi viene dopo.
La situazione descritta sta diventando ricorrente, anche a causa della crisi economica che "aguzza l'ingegno" e favorisce le condivisioni di ambienti, lavori ecc...

****************

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010

  Art. 35
                    (Attivita' multidisciplinari)
1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li
obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a)  professioni  regolamentate,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b)  prestatori  che  forniscono  servizi  di  certificazione,  di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui  cio'  sia  giustificato  per  assicurarne  l'indipendenza  e
l'imparzialita'.
2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b)  sono  garantite  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  che  talune
attivita' richiedono;
c)  e'  assicurata  la  compatibilita'  delle  regole  di deontologia
professionale  e  di  condotta  relative  alle  diverse  attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.

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