Buongiorno
secondo voi è possibile che nello stesso locale vengano esercitate due attività in momenti diversi:
1) di giorno e fino ad una certa ora, attività di vendita di pizze e gastronomia d'asporto;
2) la sera da una certa ora, attività di somministrazione in circolo privato.
:-\ :-\ :-\
Grazie
Buongiorno
secondo voi è possibile che nello stesso locale vengano esercitate due attività in momenti diversi:
1) di giorno e fino ad una certa ora, attività di vendita di pizze e gastronomia d'asporto;
2) la sera da una certa ora, attività di somministrazione in circolo privato.
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Grazie
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CERTO,
possibilissimo senza nessun ostacolo normativo (anzi, con il supporto dell'art. 35 del Dlgs 59/2010).
L'unico accorgimento riguarderà le misure sanitarie, nel senso che ogni impresa nel proprio piano HACCP dovrà descrivere le modalità per garantire l'igienicità dei locali per chi viene dopo.
La situazione descritta sta diventando ricorrente, anche a causa della crisi economica che "aguzza l'ingegno" e favorisce le condivisioni di ambienti, lavori ecc...
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.