Risponde personalmente il Sindaco che conferisce incarichi di staff in spregio ai divieti posti dalle norme sul patto di stabilità
[Sez. giur. Sicilia, sent. n. 2681 del 11/07/13]
In modo specifico, per quanto concerne i fatti oggetto del presente giudizio, gli obiettivi finanziari per le autonomie locali derivanti dal patto di stabilità interno per il triennio 2008-2011, in aggiunta a quelli già disposti dalla precedente normativa, sono stati fissati dal decreto legge 25/6/2008, n.112, che con il comma 4 dell’art.76, ha posto il divieto di assunzione, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione. Trattasi, quindi, di un divieto assoluto, in quanto riferito a tutti gli eventuali rapporti di lavoro, con una componete evidentemente di natura in qualche modo sanzionatoria, diretto ad evitare “il rischio insito nello squilibrio finanziario scaturente dal mancato rispetto del Patto di stabilità, tale da poter comportare il dissesto dell’Ente” (Sezione III appello n.731/2012). Dalla accertata violazione di norme di legge deriva la conseguente inutilità della spesa erogata per le retribuzioni del personale illegittimamente assunto, atteso che non è possibile tener conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione in relazione all’attività lavorativa prestata “contra legem”.
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=5%B8%EB%E2%F22%C31%DB%FD%E0%06%7ES%CB%A8J%25%0D%F8%ABD%CCP%C8%09G%FA%C6%D1%B9%17&srchp=76