TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 2467, del 13 maggio 2013
Elettrosmog. Illegittimità diniego installazione impianto radio-elettrico con potenza inferiore a 20 Watt in area agricola
E’ illegittimo il diniego alla realizzazione d’infrastrutture di Comunicazione Elettronica per Impianti Radioelettrici con potenza > 20 Watt, basato sul rilievo che le opere previste, quale la realizzazione di un basamento a supporto di un palo poligonale di altezza e dimensioni tali da alterare la vocazione agricola dell’area di ricadenza. L'art. 86 comma 3, d.lg. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Pertanto, già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, rendono per l'effetto la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali. Inoltre vi è da osservare che l'art. 90 del citato D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola ecc.). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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