Data: 2011-06-14 10:15:15

casedercole

un ncc sta vendendo la sua licenza comunale, chiedo due cose:
1  il subentrante acquisirà una rimessa nel comune con un comodato d'uso: questo comodato deve essere necessariamente registrato?
2 il subingresso può andare in scia oppure occorre una nuova autorizzazione.

grazie saluti

riferimento id:1477

Data: 2011-06-14 12:24:34

Re: casedercole

1  il subentrante acquisirà una rimessa nel comune con un comodato d'uso: questo comodato deve essere necessariamente registrato?
[color=red]L’art. 3, c. 1, del D.P.R. 131/1986, nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a
registrazione, non richiama anche il contratto di comodato, per cui ne discende che
i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni
mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (R.M. 14/E/2001).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Vedi il documento che ti allego[/color]

2 il subingresso può andare in scia oppure occorre una nuova autorizzazione.
[color=red]Vai in SCIA[/color]

riferimento id:1477

Data: 2014-11-10 13:10:39

Re:casedercole

Salve,
ho una domanda su un caso molto simile:
l'azienda y (autorimessa) ha affittato 2 posti auto ad un soggetto titolare di 2 licenze ncc nel Comune, il contratto presentato non è nè un atto notarile nè una scrittura privata autenticata e neppure risulta registrato all'agenzia delle entrate. è regolare?
Grazie per la risposta
Maria

riferimento id:1477

Data: 2014-11-10 20:00:23

Re:casedercole


Salve,
ho una domanda su un caso molto simile:
l'azienda y (autorimessa) ha affittato 2 posti auto ad un soggetto titolare di 2 licenze ncc nel Comune, il contratto presentato non è nè un atto notarile nè una scrittura privata autenticata e neppure risulta registrato all'agenzia delle entrate. è regolare?
Grazie per la risposta
Maria
[/quote]

In generale devono essere registrati:
gli atti formati per iscritto nel Territorio dello Stato
gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi
i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).
L’obbligo non c’è per gli atti indicati nella tabella allegata al Dpr 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+atti/Scheda+informativa+registrazione+atti/

L'atto di locazione (o comodato) della rimessa DEVE essere registrato. Ma la REGISTRAZIONE non ha alcun effetto giuridico diretto e quindi AI TUOI FINI l'atto è valido.
Semmai puoi informare l'Agenzia delle Entrate per gli opportuni accertamenti.

riferimento id:1477
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