Data: 2013-07-30 15:57:01

revoca o decadenza ncc?

quale differenza c'è tra un atto di revoca o un atto di decadenza di un titolo abilitante?
cosa mi porta a revocare una licenza di NCC o a pronunciarne la decadenza nel caso in cui, in seguito alle verifiche periodiche, venga riscontrato il venir meno di uno dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività, nello specifico il venir meno della disponibilità della rimessa indicata in luogo di rilascio della licenza?
il nostro regolamento prevende entrambe le ipotesi:
- decadenza nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione venga a perdere uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività
- revoca nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda ad ottemperare a quanto prescritto mediante l'avvio del procedimento, entro i termini assegnati, in seguito a carenze riscontrate nell'ambito delle verifiche periodiche.
ciò che mi confonde è che anche nel caso della decadenza, come sopra descritto, la perdita del requisito viene cmq riscontrata in sede di verifiche alle quali potrebbe cmq seguire un avvio del procedimento ... ::)

riferimento id:14756

Data: 2013-07-30 20:29:08

Re:revoca o decadenza ncc?


quale differenza c'è tra un atto di revoca o un atto di decadenza di un titolo abilitante?
cosa mi porta a revocare una licenza di NCC o a pronunciarne la decadenza nel caso in cui, in seguito alle verifiche periodiche, venga riscontrato il venir meno di uno dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività, nello specifico il venir meno della disponibilità della rimessa indicata in luogo di rilascio della licenza?
il nostro regolamento prevende entrambe le ipotesi:
- decadenza nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione venga a perdere uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività
- revoca nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda ad ottemperare a quanto prescritto mediante l'avvio del procedimento, entro i termini assegnati, in seguito a carenze riscontrate nell'ambito delle verifiche periodiche.
ciò che mi confonde è che anche nel caso della decadenza, come sopra descritto, la perdita del requisito viene cmq riscontrata in sede di verifiche alle quali potrebbe cmq seguire un avvio del procedimento ... ::)
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In dottrina si sono sprecati fiumi di inchiostro sulle sottili differenze dei due istituti.
La pronuncia di decadenza si differenzia dalla revoca per il fatto che, mentre la seconda comporterebbe un riesame delle ragioni di opportunità poste a base del provvedimento, la prima riguarderebbe eventi posteriori all’emanazione.
Si legge in alcune sentenze: La pronuncia di decadenza si differenzia dalla revoca, in quanto la seconda comporta un riesame delle ragioni di inopportunità poste a base dell‘emanazione dell‘atto di revoca, mentre la prima ha riguardo ad eventi posteriori all‘emanazione; pertanto l‘Amministrazione non incontra limiti nell‘esercizio del potere di decadenza dall‘esistenza di posizioni giuridiche consolidate e non è tenuta a fornire alcuna motivazione specifica in punto di pubblico interesse (cfr. C.S. Sez. VI, 24 luglio 1996, n. 973).
Altrove si legge: E' pacifico che, ai sensi del diritto nazionale applicabile, la decadenza è un istituto distinto dalla revoca, in quanto, a differenza di quest' ultima, non implica una nuova valutazione circa l' utilità del prodotto. Essa va intesa infatti come una sanzione ad applicazione automatica per il mancato esercizio, da parte del privato che ha ottenuto un' autorizzazione per un determinato periodo, delle prerogative ad essa connesse entro detto periodo.

Approfondimenti:
http://ww2.unime.it/annalieconomia/file/num1/lupo.pdf
http://books.google.it/books?id=20vRHJ1a57UC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=decadenza+revoca+differenze&source=bl&ots=6Ms1piz0DK&sig=KMYCgqeNIvW6aSEDm9h0AtwwP7I&hl=it&sa=X&ei=jCD4UYfNM8i7PdnlgPAJ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=decadenza%20revoca%20differenze&f=false

SPESSO il legislatore nazionale e regionale si confonde nella terminologia ed usa indiscriminatamente i due istituti.
In realtà la decadenza opera ope legis e l'atto adottato ha natura accertativa. La revoca costitutiva.

CIO' DETTO, DI CONSIGLIEREI
1) per i titolo abilitativi rilasciati (autorizzazione, licenza ecc...)
di utilizzare entrambe le locuzioni
Visto
visto
Dichiara la decadenza e pertanto revoca

2) per le SCIA e Comunicazioni
di utilizzare solo la decadenza
Visto
visto
Dichiara la decadenza dalla titolarità all'esercizio ecc....

riferimento id:14756
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