Data: 2013-07-30 10:35:49

categoria giuridica

All'interno del nostro Ente locale esiste ancora la differenza tra categoria Giuridica D1 e D3, ossia di istruttore direttivo e funzionario. E' possibile far rientrare entrambe le figure in un unica categoria D (ossia entrambi Funzionari) equiparandoli dal punto di vista giuridico e distinguendoli solamente sotto l'aspetto economico???
Se sì qual'e' la procedura corretta?

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Data: 2013-08-06 19:00:57

Re:categoria giuridica


All'interno del nostro Ente locale esiste ancora la differenza tra categoria Giuridica D1 e D3, ossia di istruttore direttivo e funzionario. E' possibile far rientrare entrambe le figure in un unica categoria D (ossia entrambi Funzionari) equiparandoli dal punto di vista giuridico e distinguendoli solamente sotto l'aspetto economico???
Se sì qual'e' la procedura corretta?
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[color=red]A cura di Paolo Reali
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A giudizio dello scrivente, la distinzione tra le 2 categorie giuridiche D1 e D3, introdotta dalla riforma

dell'ordinamento professionale degli enti locali, operata con il CCNL 31/03/1999, è  ad oggi pienamente

vigente, in quanto mai messa in discussione dai successivi CCNL, stante anche la circostanza che trattasi di

materia che non può essere rimessa ad una diversa contrattazione di livello decentrato.

“Si tratta di affermazioni del tutto prive di fondamento, contenute nel “Il giornale dei Comuni” di

ANCITEL del 7.1.2001 sotto il titolo “Regime transitorio categorie dipendenti” ripreso nell’articolo di Luigi

Olivieri “Il personale entra a regime”, pubblicato nella rubrica “Enti locali”, pag.20, del quotidiano “Italia

Oggi” dell’11.1.2002.

Tali conclusioni, sicuramente errate, deriverebbero da una lettura dell’art.12, comma 3, del CCNL del

31.3.1999 e della dichiarazione congiunta n.11 del CCNL del 5.10.2001.

In realtà detta dichiarazione congiunta ha inteso semplicemente richiamare l’attenzione degli enti sulla

circostanza che, a partire dall’1.1.2002, sarebbe venuto meno il particolare regime transitorio contenuto

nell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999. Pertanto, come previsto da tale ultimo articolo, a partire

dall’1.1.2002, il personale in possesso di profili per i quali è previsto il trattamento stipendiale iniziale

corrispondente alle posizioni economiche rispettivamente di B1 e di D1, nell’ambito della progressione

economica orizzontale di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, non è più vincolato al raggiungimento delle

sole posizioni economiche B4 e D3, ma può conseguire anche tutte quelle successive previste all’interno

delle due categorie B e D (per il personale con profilo in B1 anche B5, B6; per quello in D1, invece, anche

D4 e D5).

Alla luce di quanto detto, appare del tutto illogico ed immotivato ritenere, come fanno sia l’articolo di

ANCITEL che quello di Italia Oggi, che una semplice dichiarazione congiunta (neppure uno specifico

articolo del contratto) abbia potuto introdurre una modifica così rilevante dell’assetto del sistema di

classificazione delineato nel CCNL del 31.3.1999.

E’, pertanto, da escludere in modo assoluto che, a decorrere dall’1.1.2002: -        è venuta meno la

distinzione all’interno delle categorie B e D tra profili collocati rispettivamente in B1 e B3 e in D1 e D3;

-        i profili collocati precedentemente in B3 e D3 devono essere ricondotti in B1 e D1; -        gli enti

del comparto, conseguentemente, non possono più procedere ad assunzioni per profili di B3 e D3. In

conclusione e per ulteriore maggiore chiarezza precisiamo che, anche dopo il 31.12.2001: -        continuano

a sussistere all’interno delle categorie B e D le posizioni giuridiche B3 e D3; -        conseguentemente, gli

enti del comparto, anche dopo tale data, possono continuare a bandire concorsi o selezioni interne per la

loro copertura.” (PARERE ARAN RAL del 05/06/2011)

“Nel caso specifico di un lavoratore con un profilo classificato in categoria D, posizione tabellare D1, cui

siano state conferite le mansioni di un profilo di livello superiore corrispondenti ad un profilo classificato

nella posizione tabellare D3, riteniamo che il soggetto interessato abbia titolo a fruire di un compenso

aggiuntivo pari alla differenza dei due trattamenti tabellari messi a confronto.

Anche se si tratta di profili inseriti nella medesima categoria D, siamo pur sempre in presenza di due

“mestieri” diversi cui sono correlati trattamenti stipendiali diversi; appare iniqua, al riguardo, la

applicazione del principio delle “mansioni equivalenti” in quanto in CCNL del 31.3.1999, all’art. 3. non

afferma che tutte le mansioni di una categoria sono da ritenere sempre equivalenti; lo stesso articolo,

infatti, usa l’espressione “in quanto equivalenti” che può tradursi, più semplicemente, in questa ulteriore

affermazione: il principio della equivalenza può essere applicato solo se le mansioni interessate possono

essere considerate equivalenti secondo il consolidato indirizzo interpretativo fornito dalla più recente

giurisprudenza della Cassazione.

Nel confronto delle mansioni dei profili di D1 e di D3, il criterio della equivalenza dovrebbe essere escluso

per il semplice fatto che sussiste una differenza di trattamento stipendiale che non può essere disconosciuto.

Siamo, quindi del parere che, qualora sussistano le condizione per il legittimo conferimento di mansioni

di livello D3 ad un lavoratore classificato in profilo D1, debba essere applicata la regola sul trattamento

economico correlato allo svolgimento delle mansioni superiori, nel rispetto, in ogni caso, di tutte le

prescrizioni contenute nell’art. 8 del CCNL del 14.9.2000.” (PARERE ARAN RAL 05/05/2011)

Riassumendo, é pur vero che parte della dottrina ritiene da anni che, esaurito il regime transitorio previsto

dall'articolo 12, comma 3 CCNL del 31.12.1999 e, quindi, superato il blocco della progressione orizzontale

per le posizioni economiche iniziali delle categorie B e D, le medesime categorie si sarebbero compattate,

per cui non vi sarebbe più l’equivalenza fra maggiore qualificazione professionale della posizione intermedia

e maggiore retribuzione, ma, in realtà, esiste una netta differenziazione tra i due gruppi di profili citati: lo

testimonia la previsione dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del CCNL del 31.3.1999 che, per la copertura

dei posti vacanti dei profili della categoria D aventi trattamento tabellare iniziale in D3, richiede una

progressione verticale, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili

professionali della categoria D (che sono, necessariamente, quelli aventi tabellare iniziale in D1).

La differenza fra le posizioni tabellari iniziali D1 e D3 nell’ambito della equivalenza professionale fra le

mansioni ascrivibili a ciascuna categoria e quindi riconducibili ad un’unica declaratoria, va ricercata non

tanto in un rapporto gerarchico – inesistente - quanto piuttosto nel diverso contenuto professionale che

caratterizza il profilo collocato in D1 dal profilo collocato in D3.

Da ultimo, ed ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato, si ricorda l’importante sentenza n. 6295

del 15 Febbraio 2011 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, che, pronunciandosi per la prima volta

sulla stessa problematica , ha affermato che  “sussiste ed è ancora attuale una diversificazione funzionale

tra i soggetti inquadrati nelle categorie D1 e D3 giuridico a prescindere dalle eventuale collocazione

economica”.

Trattasi, secondo la citata Cassazione di posizioni con “differente contenuto professionale e tanto in ragione

delle diverse professionalità di provenienza (ex VII e VII q.f.)”.

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